Ordinanza N. 297 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
05/10/1983
Data deposito/pubblicazione
05/10/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/09/1983
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Dott.
FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
24, comma secondo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), promossi con quattro ordinanze emesse il 17 marzo 1980
dal Giudice conciliatore di Genova, iscritte ai nn. 312, 313, 314 e 341
del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 173 e 187 del 1980;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che con quattro ordinanze in data 17 marzo 1980 (in G.U. n.
173 del 25 giugno 1980 e n. 187 del 9 luglio 1980, reg. ord. nn. 312,
313, 314 e 341 del 1980), emesse nel corso di procedimenti civili
aventi ad oggetto rapporti di locazione, il Giudice conciliatore di
Genova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 21 e 24 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario), i
quali stabiliscono, rispettivamente, la gratuità dell’ufficio di
conciliatore e la temporaneità dell’ufficio con possibilità di
riconferma; dette norme violerebbero il fondamentale principio
dell’indipendenza del giudice e risulterebbero perciò in contrasto con
le disposizioni costituzionali che tutelano tale principio
(disposizioni che le ordinanze di rimessione hanno ritenuto di poter
individuare negli artt. 3, 35, 101, 107 e 108 della Costituzione).
Che le parti private non si sono costituite;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, ha chiesto
dichiararsi la manifesta infondatezza delle questioni.
Considerato che le ordinanze di rimessione, per l’identità del loro
contenuto, vanno riunite e decise con unico provvedimento;
che le questioni stesse sono palesemente infondate non venendo
chiaramente in discussione il principio dell’indipendenza del giudice;
che infatti questa Corte ha già ritenuto la legittimità
costituzionale del cit. art. 21 ord. giudiziario relativo alla
gratuità dell’ufficio del conciliatore con la sent. n. 70 del 1971,
che non è stata tenuta presente dalle ordinanze di rimessione e dalla
quale non sussiste ragione alcuna per discostarsi;
che il dedotto principio non può evidentemente neppure ritenersi
leso dal carattere temporaneo dell’ufficio e dalla possibilità di
riconferma, dato che questa rientra nei compiti del Consiglio superiore
della Magistratura, previsto dalla Costituzione proprio per garantire
l’indipendenza del giudice.
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 21 e 24 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
sollevate dal Conciliatore di Genova in riferimento agli artt.
3,35,101,107,108 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere