Ordinanza N. 297 del 1984
Corte Costituzionale
Data generale
19/12/1984
Data deposito/pubblicazione
19/12/1984
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1984
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE
BORZELLINO, Giudici,
primo e terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto
1972, n. 15 (Legge di riforma dell’edilizia abitativa) e successive
modificazioni e dell’art. 24, primo comma, stessa legge, promossi con
13 ordinanze emesse il 5 ottobre, 9, 16, 23 novembre, 14 e 15 dicembre
1982, 11, 18, 25 gennaio (n. 2 ordinanze), 26 aprile, 17 maggio 1983
dalla Corte d’appello di Trento, iscritte ai nn. 821 e 949 del reg.
ord. 1982, 14, 37, 93, 170, 171, 209, 210, 242, 310, 600 e 871 del reg.
ord. 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
108, 156, 163, 177, 184, 205, 219, 232, 246, 255 dell’anno 1983 e nn.
4 e 67 dell’anno 1984.
Visto l’atto di costituzione di Waldner Luigi;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1.1. – la Corte d’appello di Trento, con le tredici ordinanze
indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12, commi primo e terzo, della legge della
Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni
(Legge di riforma dell’edilizia abitativa), in riferimento agli artt. 3
e 42 Cost.;
1.2. – il giudice remittente, premesso che nei giudizi a quibus,
tutti concernenti opposizione alla determinazione dell’indennità di
esproprio, vengono in considerazione aree dotate di vocazione
edificatoria (donde la rilevanza della questione), deduce che la norma
censurata, imponendo, nel dettare i criteri per la determinazione
dell’indennità, di considerare i terreni espropriati come agricoli,
prescinderebbe dalle effettive caratteristiche del bene ablato, così
offendendo sia la previsione costituzionale del “serio ristoro” (art.
42 Cost.), che lo stesso principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in
relazione alla disparità di trattamento conseguente a valori
indennitari che possono essere i più vari e i meno logici;
2.1. – in alcune ordinanze di rimessione R.O. 949/82, 170, 171,
209, 310 e 600/83) il giudice a quo solleva, in via subordinata
all’accoglimento della principale, una seconda questione di
legittimità costituzionale, denunciando, sempre in riferimento agli
artt. 3 e 42 Cost., l’art. 24, primo comma, della medesima legge
provinciale n. 15 del 1972, il quale, nell’ambito della normativa
concernente le aree di edilizia agevolata nelle zone di espansione,
disciplina l’acquisizione di dette aree da parte del comune;
2.2. – la Corte remittente rileva che, se il valore urbanistico dei
beni ablati tornasse ad avere rilevanza ai fini della determinazione
dell’indennità, non potrebbe non tenersi conto del fatto che, nelle
zone di espansione, il terreno della comunione coatta che residua allo
stralcio di quello destinato all’edilizia abitativa agevolata ed è
restituito ai proprietari, viene perciò stesso ad acquistare un pregio
più elevato, in quanto affrancato dal rischio di ulteriori
espropriazioni e destinato all’edilizia residenziale privata; con la
conseguente illegittimità costituzionale della norma censurata, nella
parte in cui non detrae dall’indennizzo, a mo’ di compensazione,
l’ingiustificata locupletazione conseguita dall’espropriato mediante la
restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici;
3. – in nessuno dei giudizi instaurati con le ordinanze in esame si
sono costituite parti private, né è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri;
4. – i giudizi possono, data l’identità delle questioni, essere
riuniti e congiuntamente decisi.
Considerato che le medesime questioni sono state già esaminate,
sotto gli stessi profili, dalla Corte costituzionale che, con sentenza
n. 231 del 1984, ha dichiarato:
a) l’illegittimità costituzionale – limitatamente al regime
dell’indennità di esproprio previsto per le aree comprese nel centro
edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive
caratteristiche del bene ablato, dell’attitudine edificatoria –
dell’art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano n. 15
del 1972 e successive modificazioni, al quale andava circoscritta la
questione sollevata – allora, come nelle ordinanze in esame – dalla
stessa Corte di appello di Trento, anche nei confronti del terzo comma
dell’art. 12;
b) l’inammissibilità della questione relativa all’art. 24, primo
comma, della stessa legge provinciale, in quanto le conseguenze
ipotizzate dal giudice a quo si sarebbero verificate solo se e in
quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire, in conseguenza
dell’illegittimità costituzionale allora pronunziata, il regime
indennitario, non avesse tenuto conto del trattamento di favore che
nelle ordinanze di remissione si assumeva riservato ai terreni e ai
soggetti espropriati nelle zone di espansione;
che non vi sono motivi per discostarsi da tali decisioni, in quanto
il giudice a quo prospetta le questioni con argomentazioni identiche a
quelle contenute nelle ordinanze di cui ai giudizi decisi con la citata
sentenza n. 231/84.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12, primo comma, della legge
della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (“Legge di riforma
dell’edilizia abitativa”) e successive modificazioni, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte di appello di Trento
con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 24, primo comma, della legge
della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla Corte
di appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con le
ordinanze nn. 949 del 1982 e 170, 171, 209, 310 e 600 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere