Ordinanza N. 297 del 2002
Corte Costituzionale
Data generale
28/06/2002
Data deposito/pubblicazione
28/06/2002
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/06/2002
Presidente: Massimo VARI;
Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE;
d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione
dell’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in
materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella
legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell’art. 513 del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 2001
dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di C.R. ed
altro, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale,
dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza del 14 febbraio 2001, il Tribunale di
Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'”intero”
art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti
per l’attuazione dell’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, “ovvero” della
medesima norma “nella sola parte” in cui limita la valutazione delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame
dell’imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al
fascicolo del dibattimento, “ovvero”, ancora, dell’art. 513 del
codice di procedura penale in riferimento all’art. 111 della
Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, l’art. 1, comma 2, del d.l.
n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del
2000 – limitando in via transitoria l’utilizzabilità delle
dichiarazioni, precedentemente rese da imputati in procedimenti
connessi che rifiutino di sottoporsi all’esame dibattimentale, alle
sole dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento alla
data di entrata in vigore della citata legge di conversione –
determinerebbe una disparità di trattamento tra imputati “per il
solo effetto di un dato processual-temporale … del tutto casuale e
discrezionale nei tempi” quale è l’acquisizione dei verbali di
interrogatorio resi nella fase delle indagini, trattandosi di un
evento “aleatorio” in forza del quale la normativa transitoria
denunciata diversifica l’utilizzazione probatoria dei verbali
medesimi;
che, sotto tale profilo, la norma censurata si porrebbe
altresì in contrasto con il principio di ragionevolezza e di
inviolabilità del diritto di difesa;
che il giudice a quo dubita, inoltre, della costituzionalità
dell’art. 513 del codice di procedura penale, sul rilievo che la
possibilità, da esso sancita, di acquisire, attraverso il meccanismo
delle contestazioni, le dichiarazioni di imputati in procedimenti
connessi che rifiutino di sottoporsi all’esame, si porrebbe in
contrasto con il nuovo precetto costituzionale in tema di “giusto
processo”di cui all’art. 111 Cost. e con la disciplina della legge
25 febbraio 2000, n. 35, “direttamente applicativa” di tale norma
costituzionale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per
l’infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente formula, contestualmente,
tre diverse censure di legittimità costituzionale, che investono:
l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, “nella sua totalità”;
“ovvero” la medesima norma “nella parte in cui limita la valutazione
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi,
per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame
dell’imputato e del suo difensore, a quelle già acquisite al
fascicolo del dibattimento”, entrambe in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost; “ovvero”, ancora, l’art. 513 del codice di procedura penale,
in riferimento all’art. 111 Cost;
che, nel pronunciarsi su identica questione (v. ordinanza
n. 88 del 2002), questa Corte ha avuto modo di evidenziare come le
censure prospettate si pongano, tra loro, “in evidente rapporto di
reciproca alternatività, avuto riguardo agli effetti conseguenti
agli interventi richiesti”: infatti, mentre dalla soppressione
dell’intera norma di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000,
deriverebbe l’espunzione, dal regime transitorio in esame, di
qualsiasi possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni già
acquisite al fascicolo del dibattimento; dalla parziale caducazione
della medesima norma, nei termini richiesti dal giudice a quo
discenderebbe invece l’effetto opposto, di estendere l’operatività
del regime transitorio stesso; laddove, poi, quanto alla censura
relativa all’art. 513 del codice di procedura penale “non viene
chiarita la sua concatenazione con quella relativa alla disciplina
transitoria, rendendo così non scrutinabile questa parte del
quesito” (cfr. ordinanza n. 88 del 2002);
che, pertanto, poiché il rimettente non ha concentrato il
quesito sull’una o l’altra delle soluzioni alternativamente proposte,
le questioni risultano prospettate in modo ancipite e devono essere
quindi dichiarate manifestamente inammissibili (cfr., ex plurimis
ordinanze n. 88 del 2002; n. 420 del 2001; n. 78 e n. 418 del 2000;
n. 378 del 1998).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.l. 7 gennaio
2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 2 della
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto
processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2000, n. 35, e dell’art. 513 del codice di procedura penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,
dal Tribunale di Grosseto, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola