Ordinanza N. 299 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
05/10/1983
Data deposito/pubblicazione
05/10/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
28/09/1983
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO
MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Dott.
FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi), in relazione all’art. 55 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza
emessa il 2 luglio 1981 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel
procedimento penale a carico di Dalla Valle Iole iscritta al n. 657 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12 del 1982;
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza emessa
il 2 luglio 1981, ha denunciato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, l’illegittimità dell’art. 25, terzo comma, della legge
18 aprile 1975, n. 110, in relazione all’art. 55 del r.d. 18 giugno
1931, n. 773, nella parte in cui assoggetta ad un trattamento
sanzionatorio più severo l’omessa o irregolare tenuta del registro
delle operazioni giornaliere da parte del commerciante di munizioni
rispetto ad analoga fattispecie riferita al commerciante di armi da
fuoco;
considerato che l’ordinanza di rimessione non adduce alcuna
motivazione circa la rilevanza, limitandosi ad affermarla
apoditticamente, né contiene il minimo riferimento al caso di specie,
restando in tal modo eluso il precetto dell’art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel
provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da
ultimo, ordinanze n. 130 del 1983, n. 86 del 1983, n. 79 del 1983, n.
78 del 1983, n. 60 del 1983);
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 25, terzo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza del 2
luglio 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALI – Cancelliere