Ordinanza N. 3 del 2000
Corte Costituzionale
Data generale
07/01/2000
Data deposito/pubblicazione
07/01/2000
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/12/1999
Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI, dott.
Franco BILE;
sorto a seguito della delibera del 24 febbraio 1999 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti della dottoressa Anna Fasan,
promosso dal Tribunale di Treviso, con ricorso depositato il
23 giugno 1999 ed iscritto al n. 122 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 16 aprile 1999, il Tribunale di
Treviso ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione,
adottata il 24 febbraio 1999, con la quale la stessa Camera ha
approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere
di dichiarare che i fatti per cui è in corso procedimento penale,
davanti al medesimo Tribunale di Treviso, nei confronti del deputato
Vittorio Sgarbi, riguardano opinioni espresse da quest’ultimo
nell’esercizio delle sue funzioni, a norma dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, come espone l’atto che promuove il conflitto, i fatti
per cui si procede penalmente contro il deputato Sgarbi – imputato
del reato di diffamazione a mezzo stampa, continuata ed aggravata –
si concretano in talune dichiarazioni, dal medesimo espresse nel
corso di trasmissioni televisive, ritenute lesive, secondo la
prospettazione accusatoria, della reputazione della dottoressa Anna
Fasan, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Pordenone;
che il ricorrente Tribunale, argomentando circa la “mancanza
assoluta”, nella fattispecie, di nesso tra le predette dichiarazioni
e la funzione parlamentare rivestita dal deputato Sgarbi, ritiene che
la deliberazione di insindacabilità assunta dalla Camera vulneri la
propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in
considerazione “dell’esercizio, ritenuto palesemente illegittimo per
erroneità dei presupposti relativi, del potere spettante alla
Camera” stessa, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è
chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il
ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la “materia di un conflitto
la cui risoluzione spetti alla sua competenza”, sussistendone i
requisiti soggettivi ed oggettivi e restando impregiudicata ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;
che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, va
riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Treviso a sollevare
conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio
delle funzioni attribuitegli (ex plurimis sentenza n. 289 del 1998;
ordinanze nn. 471, 254 e 177 del 1998);
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione
della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto,
quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria
volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione (tra le altre, sentenza n. 379 del 1996);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale
ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere
spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare
l’insindacabilità delle opinioni espresse da quest’ultimo ai sensi
dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che dal ricorso è dato ricavare “le ragioni del conflitto” e
“le norme costituzionali che regolano la materia”, alla stregua di
quanto richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Treviso, sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con
il ricorso in epigrafe indicato;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia
immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di
Treviso, sezione penale, ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di
cui sub a) per essere successivamente depositati, con la prova
dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il
termine fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola