Ordinanza N. 3 del 2001
Corte Costituzionale
Data generale
04/01/2001
Data deposito/pubblicazione
04/01/2001
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/2000
Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
lettera a-bis) e comma 2 (recte: 2-bis) del d.l. 19 settembre 1992,
n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di
pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso, con
ordinanza emessa il 28 marzo 2000, dalla commissione tributaria
regionale di Bari sul ricorso proposto da Rea Rocco contro la
Direzione regionale per le entrate per la Puglia, sezione di Foggia,
iscritta al n. 596 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1a serie speciale,
dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Bari, con
ordinanza del 28 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2 del
d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
1992, n. 438;
che, come si evince dalla stessa ordinanza, il caso all’esame
del rimettente concerne la richiesta, avanzata da un contribuente,
del rimborso delle somme versate per effetto degli artt. 8, comma 1,
lettera a-bis), e comma 2-bis del menzionato d.l. n. 384 del 1992,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992,
disposizioni le quali prevedono, per l’anno 1992, un’imposizione
straordinaria a carico delle persone fisiche che possiedono motocicli
di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, nella misura di un
quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa
addizionale;
che, ad avviso del giudice a quo le denunciate disposizioni
determinerebbero, anzitutto, “una manifesta disparità di
trattamento” in danno dei possessori di motocicli di potenza fiscale
superiore a 6 cavalli rispetto ai possessori di altre categorie di
beni, “sicuramente qualificabili “elitari ” (e cioè, le autovetture
di potenza fiscale inferiore a 20 cavalli e le imbarcazioni da
diporto a motore di lunghezza superiore a 10 metri: escluse
totalmente dall’imposizione; nonché, le autovetture di potenza
fiscale superiore a 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore
di lunghezza compresa tra i 12 ed i 15 metri: “gravate dall’imposta
straordinaria solo in misura pari a tre volte l’importo –
rispettivamente – della tassa automobilistica e della tassa di
stazionamento”);
che, per le medesime ragioni appena evidenziate, l’ordinanza
assume esservi, altresì, un vulnus dell’art. 53, primo comma, della
Costituzione, giacché la censurata normativa risulta “affetta da
evidente arbitrarietà e ingiustificata sperequazione”;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che “la questione sia dichiarata inammissibile per
manifesta infondatezza”.
Considerato, in via preliminare, che l’erronea indicazione nel
dispositivo dell’ordinanza di rimessione del comma 2 dell’art. 8 del
d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
1992, n. 438, può essere corretta in quella del comma 2-bis del
medesimo art. 8, atteso che, come emerge dalla motivazione dello
stesso atto di promovimento del giudizio di costituzionalità, la
censura del rimettente investe chiaramente tale ultima disposizione;
che la questione è stata già dichiarata manifestamente
infondata da questa Corte, in quanto la determinazione degli indici
di capacità contributiva e della conseguente entità dell’onere
tributario è riservata alla discrezionalità del legislatore, salvo
il controllo sotto il profilo della palese arbitrarietà ed
irrazionalità che, nel caso di specie, non possono ravvisarsi,
attesa la eterogeneità delle situazioni poste a raffronto (vedi
ordinanze n. 475 del 1994, n. 355 del 1995 e n. 471 del 1997);
che il giudice a quo non adduce profili od argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da
indurre a diverso avviso, sicché la questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a-bis), e
comma 2-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14
novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53,
primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria
regionale di Bari, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella