Ordinanza N. 30 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
05/03/1969
Data deposito/pubblicazione
05/03/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/02/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale, promosso con
ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal tribunale di Cosenza nel
procedimento civile vertente tra Iantorno Vittorio e l’Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 201 del Registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 261 del 12 ottobre 1968.
Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione
del Giudice Giovanni Battista Benedetti;
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, n. 6, del regio
decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, rilevandosi che tale norma, che
esenta dall’obbligo dell’assicurazione per la disoccupazione “coloro
che prestano la loro opera alle dipendenze di persona tenuta verso di
essi alla somministrazione degli alimenti, secondo le disposizioni del
Codice civile”, contrasta con i citati precetti costituzionali i quali
esigono che la forma assicurativa previdenziale contro la
disoccupazione sia assicurata, senza disparità di trattamento, a tutti
i lavoratori e quindi anche a quelli potenzialmente assistibili da chi
sia obbligato per legge agli alimenti verso il lavoratore dipendente;
che nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si è costituito;
Considerato che, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione,
con sentenza n. 103 del 16 luglio 1968, questa Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma suddetta che era stata
impugnata, in riferimento all’art. 38 della Costituzione, da altro
giudice;
che per effetto di tale sentenza l’indicata norma ha cessato di
avere efficacia (art. 136 Cost.);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 40, n. 6, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, sul “perfezionamento e coordinamento legislativo della
previdenza sociale”, convertito, con modificazioni, nella legge 6
aprile 1936, n. 1115, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, con ordinanza 26 aprile 1968 del tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.