Ordinanza N. 30 del 1978
Corte Costituzionale
Data generale
12/04/1978
Data deposito/pubblicazione
12/04/1978
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/04/1978
OGGIONI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof.
LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (tariffe telefoniche), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1976 dal pretore di Ivrea nel
procedimento civile vertente tra Mirandola Francesco ed altri e la SIP,
iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976;
2) ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal pretore di Lodi nel
procedimento civile vertente tra Gironi Giuseppe ed altri e la SIP,
iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 6 giugno 1976.
Visti gli atti di costituzione della SIP, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il pretore di
Ivrea e il pretore di Lodi hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 che
stabiliva un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe
telefoniche, per contrasto con gli artt. 23 e 53 della Costituzione e
che tale questione è stata sollevata dopo che era stato presentato
ricorso per regolamento di giurisdizione da parte della SIP.
Considerato che questione identica è stata già dichiarata
inammissibile con la sentenza n. 186 del 14 luglio 1976; che non sono
stati addotti né sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi
dal proprio orientamento giurisdizionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento
agli artt. 23 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
LEONETTO AMADEI – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI – MICHELE ROSSANO –
ANTONINO DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere