Ordinanza N. 305 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1986
Data deposito/pubblicazione
31/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof.
Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
prof. Antonio BALDASSARRE.
del Ministero del Tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986 (Bando di
concorso della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano), in
relazione, al quale il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 16
maggio 1986, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto
al n. 25 del registro ricorsi 1986;
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Uditi l’Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e
l’Avv. Umberto Coronas per la Regione;
Ritenuto
che nel giugno del 1972 la Cassa mutua provinciale di malattia
(C.M.P.M.) di Bolzano bandiva un concorso interno per il grado
iniziale della carriera di concetto;
che tale concorso, sollecitamente espletato e conclusosi con la
nomina dei vincitori, veniva impugnato, il 23 dicembre dello stesso
anno 1972, da un gruppo di concorrenti dinanzi al Consiglio di Stato;
che il Consiglio di Stato emetteva sentenza di accoglimento il 2
novembre 1983, annullando, sia le delibere (1273 del 25 agosto 1972,
1323 e 1324 del dicembre stesso anno), con le quali la C.M.P.M. aveva
nominato la commissione esaminatrice, approvato la graduatoria e
nominato in ruolo i vincitori, sia gli atti del concorso a partire
dalla prova scritta d’esame – senza peraltro investire espressamente
anche la delibera (1328 del 9 giugno 1972), con la quale era stato
indetto il concorso ed approvato il relativo bando -, ed ordinato
alla autorità amministrativa di eseguire la decisione;
che nelle more del giudizio era entrata in vigore la legge 23
dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale),
il cui art. 77 statuiva – in combinato disposto con l’art.12-bis del
decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 (norme per l’estinzione dei
debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri,
il finanziamento della spesa ospedaliera e l’avvio della riforma
sanitaria – lo scioglimento dei consigli d’amministrazione e la
liquidazione degli enti, casse e servizi mutualistici, prevedendo
altresì che le gestioni di liquidazione non ancora chiuse entro 18
mesi dall’entrata in vigore della legge venissero “assunte dallo
speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro”;
che, essendosi appunto verificata tale ipotesi normativa a
riguardo della C.M.P.M. di Bolzano, questa aveva cessato di esistere
alla data della suddetta sentenza del Consiglio di Stato (2 novembre
1983);
che, poiché la sentenza in parola aveva espressamente
dichiarato l’ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, in quanto
succeduto in universum jus alla soppressa C.M.P.M. di Bolzano, tenuto
ad adottare “i provvedimenti conseguenziali alla pronuncia”,
condannandolo altresì alle spese del giudizio, il prefato ufficio
liquidazione ritenne di dovere, in ottemperanza al giudicato,
confermare il bando di concorso;
che il detto ufficio liquidazione, con “atto dispositivo” del 10
febbraio 1986, bandì nuovamente il concorso, dichiarando nell’art. 1
del bando che questo veniva confermato “in esecuzione della decisione
del Consiglio di Stato” e che i posti messi a concorso erano “da
conferire, ora per allora, con decorrenza 1° luglio 1972”;
che avverso il menzionato “atto dispositivo” la Provincia
autonoma di Bolzano, con ricorso del 15 maggio 1986, ha promosso
conflitto di attribuzione, chiedendo a questa Corte di volere
dichiarare la competenza di essa Provincia e, conseguentemente, di
volere annullare l’impugnato atto, previa sospensione della sua
esecuzione;
che a sostegno dell’impugnativa la ricorrente:
a) ha denunciato la violazione degli artt. 9, n. 10, e 16,
p.p., dello Statuto speciale per il T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670), secondo cui “le province emanano norme legislative” in materia
di “igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e
ospedaliera” e “nelle materie” nelle quali “la provincia può emanare
norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base
all’ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono
esercitate . . . dalla provincia”;
b) ha fatto richiamo all’art. 80 della menzionata legge n. 833
del 1978, a sensi del quale “nelle materie disciplinate” da tale
legge “restano ferme . . . le competenze spettanti alle province
autonome di Trento e di Bolzano”;
c) ha esposto di avere già provveduto in materia con le leggi
provinciali n. 11 del 1980 (istitutiva dei ruoli nominativi del
personale da destinare alle unità sanitarie locali ed ai vari
servizi sanitari gestiti dalla Provincia), n. 12 del 1982 (che ha
attribuito alla Provincia l’amministrazione del personale dei
soppressi enti mutualistici), n. 19 del 1983 (recante disposizioni in
materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto
d’impiego del personale delle unità sanitarie locali), il cui art. 6
dispone in particolare che spetta alla Giunta provinciale di indire i
concorsi su richiesta delle unità sanitarie locali;
che, pertanto, “unico organo competente ad indire concorsi per
il personale delle disciolte casse mutue provinciali” sarebbe, “in
base alle succitate norme, la Giunta provinciale di Bolzano”;
che, infine, i vincitori dell’impugnato concorso sono stati già
iscritti nei ruoli nominativi provinciali con deliberazione della
Giunta provinciale e che a loro volta i soccombenti che impugnarono
gli atti del concorso sono stati anche essi inseriti nei ruoli con la
qualifica di “assistenti”;
Considerato
che il conflitto risulta promosso in ordine ad una vicenda, la
quale si è complicata nel corso degli anni, non solo per il
succedersi delle normazioni, ma anche per l’intervento del magistrato
penale, sicché poté essere definita dal giudice amministrativo solo
nel 1983;
che nel frattempo la Giunta provinciale ha adottato
provvedimenti conformi alla nuova disciplina, in base ai quali hanno
acquistato uno status, sia i vincitori del concorso, sia i
soccombenti;
che il diniego della chiesta sospensione, essendo suscettibile
di risolversi nello sconvolgimento di posizioni soggettive
stabizzatesi da tempo, potrebbe comportare, in attesa del giudizio
sul merito del ricorso, tale ulteriore complicazione della vicenda,
da rendere estremamente difficoltosa l’eventuale restituzione in
pristino e nuocere, quindi, al buon andamento dell’amministrazione;
che, pertanto, apparendo l’accoglimento della domanda di
sospensione meglio rispondere al pubblico interesse, deve ritenersi
che ricorrono le gravi ragioni di cui all’art. 40 legge 11 marzo
1953, n. 87;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso in
epigrafe;
Ordina la sospensione dell’atto dispositivo col quale lo speciale
ufficio liquidazione del Ministero del tesoro in data 10 febbraio
1986 confermava il bando di concorso interno a 25 posti della
categoria di concetto presso la C.M.P.M. di Bolzano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE