Ordinanza N. 306 del 1984
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1984
Data deposito/pubblicazione
28/12/1984
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/12/1984
ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame
dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei
provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione
preventiva), e dell’art. 502 del codice di procedura penale, promossi
con due ordinanze emesse il 16 dicembre 1983 dal Tribunale per i
minorenni di Roma nei procedimenti penali a carico di Radulovic Soia e
Hrustic Rascia ed altro, iscritte ai nn. 347 e 348 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 238 e 252 dell’anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
udito l’avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Rilevato che il Tribunale per i minorenni di Roma, con due
ordinanze di identico contenuto pronunciate il 16 novembre 1983, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 17 della legge 12 agosto 1982, n.
532, e 502 c.p.p. “nella parte in cui consentono la conclusione del
procedimento instaurato con rito direttissimo, prima della pronuncia
del Tribunale, competente ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 532,
in ordine alla richiesta di riesame del provvedimento restrittivo della
libertà personale”;
e che in entrambi i giudizi è intervenuta la Presidenza del
Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di
rimessione, è intervenuta la legge 28 luglio 1984, n. 398 (Nuove norme
relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla
concessione della libertà provvisoria), il cui art. 19 ha sostituito,
integralmente il testo dell’art. 263-bis cod. proc. pen., fondamentale
in ordine al riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà
personale, eliminando dal primo comma le parole “emessi nel corso
dell’istruzione o dal giudice istruttore con l’ordinanza di rinvio a
giudizio”;
e che, di conseguenza, appare opportuno che il giudice a quo valuti
l’eventuale incidenza del nuovo assetto normativo (v., analogamente,
l’ordinanza n. 305 del 1984) sulla proposta questione di legittimità
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di
Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere