Ordinanza N. 306 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1986
Data deposito/pubblicazione
31/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof.
Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato
DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO.
legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi”), promossi con ordinanze emesse il 24 marzo 1981 dal
Tribunale di Sondrio; il 21 aprile 1982, il 24 gennaio 1983, il 27
maggio 1983, il 16 maggio 1983 e il 4 maggio 1983 dal Tribunale di
Agrigento; il 23 marzo 1984, il 4 maggio 1984, il 21 settembre 1984,
il 28 settembre 1984, il 12 febbraio 1985 (n. 2 ord.), l’8 marzo
1985, il 12 marzo 1985, il 19 marzo 1985, il 16 aprile 1985 e il 7
maggio 1985 (n. 2 ord.) dal Tribunale di Sondrio; il 31 marzo 1982,
l’11 maggio 1983 e l’11 marzo 1983 dal Tribunale di Agrigento; il 16
luglio 1985 dal Tribunale di Sondrio (n. 2 ord.); il 21 novembre 1985
dal Tribunale di Spoleto e il 21 giugno 1985 dal Tribunale di
Sondrio; iscritte rispettivamente al n. 47 del registro ordinanze
1983, ai nn. 431, 432, 433, 434, 435, 460, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 468, 469, 470, 471, 482, 483, 533, 762 e 763 del registro
ordinanze 1985 ed ai nn. 200 e 353 del registro ordinanze 1986, e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 177
dell’anno 1983, 261-bis, 279-bis, 293-bis, 297-bis e 302-bis
dell’anno 1985 e 1, 2, 3, 10, 13, 28 e 34 della prima serie speciale
dell’anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Renato Dell’Andro;
Ritenuto
che il Tribunale di Sondrio, con ordinanze emesse il 24 marzo
1981 (Reg. ord. n. 47/83), il 23 marzo 1984 (Reg. ord. n. 460/85), il
4 maggio 1984 (Reg. ord. n. 461/85), il 21 settembre 1984 (Reg. ord.
n. 462/85), il 28 settembre 1984 (Reg. ord. n. 463/85), il 12
febbraio 1985 (Reg. ord. nn. 464 e 465/85), l’8 marzo 1985 (Reg. ord.
n. 466/85), il 12 marzo 1985 (Reg. ord. n. 467/85), il 19 marzoo 1985
(Reg. ord. n. 468/85), il 16 aprile 1985 (Reg. ord. n. 469/85), il 7
maggio 1985 (Reg. ord. nn. 470 e 471/85), il 21 giugno 1985 (Reg.
ord. n. 353/86) e il 16 luglio 1985 (Reg. ord. n. 762/85), il
Tribunale di Agrigento con ordinanze emesse il 24 gennaio 1983 (Reg.
ord. n. 432/85), l’11 maggio 1983 (Reg. ord. n. 483/85), il 16 maggio
1983 (Reg. ord. n. 434/85) e il 27 maggio 1983 (Reg. ord. n. 433/85),
ed il Tribunale di Spoleto con ordinanza emessa il 21 novembre 1985
(Reg. ord. n. 200/86), hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale, con riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2, comma
3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (“Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi”), nella parte in cui equipara ai fini penali le armi ad
aria compressa, sia lunghe che corte, alle armi comuni da sparo,
sotto il profilo che questa identità di trattamento appare
ingiustificata, tenuto conto della diversa e minore capacità
offensiva delle prime rispetto alle seconde;
che il Tribunale di Agrigento, con ordinanze emesse l’11 marzo
1983 (Reg. ord. n. 533/85) e il 4 maggio 1983 (Reg. ord. n. 435/85),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con
riferimento all’art. 3 Cost., del medesimo art. 2, comma 3, legge 18
aprile 1975, n. 110, nella parte in cui equipara ai fini penali gli
strumenti lanciarazzi alle armi comuni da sparo;
che il Tribunale di Agrigento, con ordinanze emesse il 31 marzo
1982 (Reg. ord. n. 482/85) e il 21 aprile 1982 (Reg. ord. n. 431/85),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo
art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, sia, con riferimento
all’art. 3 Cost., nella parte in cui equipara alle armi comuni da
sparo gli altri oggetti ivi indicati, e sia, con riferimento all’art.
25, secondo comma, Cost., nella parte in cui, con riguardo alle
pistole lanciarazzi ed alle armi ad aria compressa, attribuisce alla
commissione di cui al successivo art. 6 il potere di escludere dal
novero delle armi agli effetti della legge penale quelle che non
abbiano attitudine a recare offesa alla persona, sotto il profilo che
in tal modo viene demandato ad un organo amministrativo la funzione
definitoria di un elemento costitutivo della fattispecie penale;
Considerato
che per l’identità o connessione delle rispettive questioni i
giudizi devono essere riuniti;
che le ordinanze n. 47 del 1983, nn. 460, 461, 462, 463, 464,
465, 467 e 468 del 1985, emesse, rispettivamente il 24 marzo 1981, il
23 marzo, il 4 maggio, il 21 settembre e il 28 settembre 1984, ed il
12 febbraio (n. 2 ord.), il 12 marzo e il 19 marzo 1985 dal Tribunale
di Sondrio difettano di motivazione sulla rilevanza delle prospettate
questioni: le stesse, infatti, non fanno alcun cenno alle fattispecie
concrete oggetto dei giudizi principali;
che le ordinanze nn. 433, 434, 435, 483 e 533 del 1985, emesse
rispettivamente il 27 maggio, il 16 maggio, il 4 maggio, l’11 maggio
e l’11 marzo 1983 dal Tribunale di Agrigento, sono motivate, per
quanto concerne la non manifesta infondatezza, esclusivamente per
relationem ad altra ordinanza del medesimo tribunale;
che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell’art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di
esporre, nell’ordinanza di rinvio, i termini della questione;
che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, le predette questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
che tutte le questioni sollevate con le altre ordinanze indicate
in epigrafe sono state dichiarate non fondate da questa Corte con la
sentenza n. 132 del 1986, mentre nelle ordinanze di rimessione non si
rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati
dalla Corte con la sentenza in parola;
che, pertanto, di tali questioni va dichiarata la manifesta
infondatezza;
Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, legge 18 aprile
1975, n. 110, sollevate, con riferimento all’art. 3 Cost., dal
Tribunale di Sondrio con le ordinanze n. 47 del 1983, e nn. 460, 461,
462, 463, 464, 465, 467 e 468 del 1985, e dal Tribunale di Agrigento
con le ordinanze nn. 433, 434, 435, 483 e 533 del 1985;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, legge 18 aprile
1975, n. 110, sollevate, con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo
comma, Cost., dalle altre ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: DELL’ANDRO
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE