Ordinanza N. 31 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
17/02/1972
Data deposito/pubblicazione
17/02/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/02/1972
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante “Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio”, promossi con ordinanze emesse il 20
aprile ed il 12 maggio 1971 dal tribunale di Siena nei procedimenti per
scioglimento di matrimonio vertenti, rispettivamente, tra Salvini
Rossana e Finetti Angiolo, tra Gorelli Annita e Panterani Filippo e tra
Benvenuti Eustachio e Bonaiuti Giuliana, iscritte ai nn. 196, 197 e 216
del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 127 del 19 maggio 1971 e n. 177 del 14 luglio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che con due ordinanze – di identico contenuto – emesse il
20 aprile 1971 nei procedimenti civili per scioglimento di matrimonio
vertenti, rispettivamente, tra Salvini Rossana e Finetti Angiolo e tra
Gorelli Annita e Panterani Filippo, il tribunale di Siena ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 1
dicembre 1970, n. 898, “Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio” in relazione all’art. 34, primo e quarto comma, del
Concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, ed in riferimento
all’art. 7, secondo comma, prima parte, della Costituzione;
che con altra ordinanza del 12 maggio 1971 emessa nel procedimento
vertente tra Benvenuti Eustachio e Bonaiuti Giuliana, il detto
tribunale ha sollevato nuovamente tale questione in riferimento,
tuttavia, anche agli artt. 10 e 138 della Costituzione;
che avanti questa Corte si è costituita soltanto la Gorelli e,
nello stesso giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri;
che i procedimenti possono essere riuniti trattandosi della stessa
questione.
Considerato che la questione così come proposta dal tribunale di
Siena nelle tre ordinanze sopraindicate è stata già dichiarata non
fondata con la sentenza di questa Corte n. 169 del 1971;
che non vengono prospettati nuovi profili né argomenti che possano
indurre la Corte a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), proposta dalle
ordinanze del tribunale di Siena indicate in epigrafe in relazione
all’art. 34, primo e quarto comma, del Concordato 11 febbraio 1929 fra
lo Stato Italiano e la Santa Sede ed in riferimento agli artt. 7, 10 e
138 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n.
169 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – MICHELE FRAGALI
– COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.