Ordinanza N. 31 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
10/02/1994
Data deposito/pubblicazione
10/02/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/01/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
sentenza n. 422 del 3 dicembre 1993;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali occorsi
nella redazione della sentenza n. 422 del 3 dicembre 1993;
Visto l’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che gli errori materiali occorsi nella redazione della
sentenza n. 422 del 3 dicembre 1993 siano corretti nel modo che
segue:
nel punto 1 del Ritenuto in fatto:
– nel primo periodo le parole “legge 15 febbraio 1972, n. 772”,
sono sostituite dalle seguenti: “legge 15 dicembre 1972, n. 772”;
nel punto 1 del Considerato in diritto:
– nel primo periodo le parole “legge 15 febbraio 1972, n. 772”,
sono sostituite dalle seguenti: “legge 15 dicembre 1972, n. 772”;
nel primo capo del dispositivo:
– le parole “legge 15 febbraio 1972, n. 772”, sono sostituite
dalle seguenti: “legge 15 dicembre 1972, n. 772”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA