Ordinanza N. 310 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1986
Data deposito/pubblicazione
31/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giuseppe FERRARI; dott.
Francesco SAJA; prof. Giovanni CONSO; prof. Aldo CORASANITI; prof.
Giuseppe BORZELLINO; dott. Francesco GRECO; prof. Gabriele
PESCATORE; avv. Ugo SPAGNOLI; prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
prof. Antonio BALDASSARRE; prof. Vincenzo CAIANIELLO.
comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (“Disposizioni
per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”),
promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1982 dal Pretore di Pisa,
nel procedimento civile vertente tra Jacoponi Riccardo e l’ I.N.P.S.,
iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell’anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza in data 9 marzo
1982, ha denunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2,
comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (recante
disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell’assicurazione obbligatoria), nella parte in cui esclude il
diritto all’integrazione al minimo della pensione di invalidità
erogata dall’I.N.P.S. a chi sia titolare di una rendita vitalizia a
carico del fondo di previdenza interno dell’I.N.A.I.L.;
Considerato che la norma è già stata dichiarata illegittima,
sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre
1985;
che, inoltre, la medesima questione, relativa a titolari di
trattamenti previdenziali a carico del fondo di previdenza
I.N.A.I.L., sostitutivi del normale trattamento di pensione, ha già
formato oggetto, sotto identici profili, delle precedenti ordinanze
della Corte n. 93 del 9 aprile 1986 e n. 206 del 1° luglio 1986;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata con
l’ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell’art. 2,
comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già
dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del
1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE