Ordinanza N. 312 del 2001
Corte Costituzionale
Data generale
25/07/2001
Data deposito/pubblicazione
25/07/2001
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/07/2001
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, CarloMEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera
della Camera dei deputati del 25 marzo 1999 relativa alla
insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Domenico Gramazio
nei confronti del dott. Stefano Balassone ed altra, promosso dal
tribunale di Roma, prima sezione civile; ricorso depositato il
12 febbraio 2001 ed iscritto al n. 182 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il tribunale di Roma, in composizione monocratica,
con ricorso in data 30 gennaio 2001 (depositato nella cancelleria
della Corte il 12 febbraio 2001), ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati in relazione alla delibera adottata dalla assemblea nella
seduta del 25 marzo 1999 (doc. IV-quater, n. 67), secondo la quale le
dichiarazioni rese dal deputato Domenico Gramazio, in data
10 novembre 1998, attraverso la diffusione di un comunicato stampa in
cui egli dava notizia di una interrogazione presentata,
accompagnandola con ulteriori informazioni – dichiarazioni per le
quali è in corso davanti allo stesso tribunale procedimento civile
per risarcimento del danno da diffamazione, proposto nei confronti
dell’on. Gramazio dal dott. Stefano Balassone e dalla signora
Annamaria Grignola – concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione;
che, secondo il ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe
illegittimamente valutato come insindacabili le dichiarazioni
dell’on. Gramazio: posto, infatti, che l’interrogazione parlamentare,
presentata dall’on. Gramazio in ordine agli eventuali rapporti di
collaborazione e di consulenza tra la società Extra (avente alle
proprie dipendenze la signora Annamaria Grignola, moglie del
consigliere di amministrazione della RAI-TV dott. Stefano Balassone)
e la RAI-TV, era stata dichiarata non ammissibile ex art. 139-bis del
regolamento della Camera, il tribunale ritiene che la non pertinenza
della domanda di interrogazione alla funzione ispettiva parlamentare
e l’indebita diffusione del testo collocherebbero l’iniziativa
dell’on. Gramazio “in un ambito improprio”, diverso da quello
funzionale, con la conseguenza che le opinioni espresse dal deputato
sarebbero manifestazione di pensiero riconducibile solo all’esercizio
di attività politica in genere, come tale non protetta dall’art. 68,
primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, il tribunale ricorrente, nel sollecitare, con
il ricorso per conflitto di attribuzioni, un controllo della
correttezza sul piano costituzionale della delibera di
insindacabilità adottata dalla Camera e una verifica della
sussistenza in concreto della prerogativa, chiede l’annullamento
della predetta delibera parlamentare.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma
dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in
quanto esista “la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza”, impregiudicata ogni decisione definitiva anche
sull’ammissibilità;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
conflitto che l’autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della
eventuale responsabilità di un parlamentare in un giudizio civile
per risarcimento del danno, promuova nei confronti della Camera che
ha valutato tali dichiarazioni come opinioni espresse dal
parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, contestandone la
riconducibilità all’art. 68, primo comma, della Costituzione, verte
su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della
giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione
dell’assemblea parlamentare, ed insorge tra organi competenti a
dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono
(cfr., da ultimo, ordinanze n. 10, n. 196, n.197 e n. 198 del 2001);
che dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e
le norme costituzionali che regolano la materia.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in
epigrafe, proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera
dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al tribunale di Roma ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il
termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola