Ordinanza N. 313 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1986
Data deposito/pubblicazione
31/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott.
Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof.
Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,
prof. Vincenzo CAIANIELLO.
23 maggio 1950 n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni
di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1979
dalla Corte di cassazione nei ricorsi riuniti proposti da Cantone
Carmine ed altri c. l’Ente Ospedaliero della SS.Annunziata di Napoli,
iscritta al n. 789 del reg. ord. 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8 dell’anno 1980;
Visto l’atto di costituzione dell’Ente Ospedaliero della SS.
Annunziata di Napoli, nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che con ordinanza del 10 aprile 1979 (n. 789 del 1979),
la Corte di cassazione sospendeva il procedimento relativo ai ricorsi
riuniti proposti da Cantone Carmine ed altri contro l’Ente
Ospedaliero della SS. Annunziata di Napoli e sollevava questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost.,
dell’art.4 n. 1 l. 23 maggio 1950 n. 253 (Disposizioni per le
locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui non
prevedeva il diritto di far cessare per urgente e improrogabile
necessità la proroga legale delle locazioni di immobili non adibiti
ad uso di abitazione, in favore delle persone giuridiche pubbliche
che non esercitano un’attività di natura professionale o
commerciale;
che, a parere della Corte di cassazione, la norma citata
contrastava col principio di eguaglianza in quanto, pur essendo
applicabile, ai fini della cessazione della proroga legale, agli enti
pubblici economici, non estendeva il trattamento riservato a
professionisti, artigiani e commercianti agli altri enti pubblici,
come l’Ente Ospedaliero della SS. Annunziata di Napoli, che
intendessero far cessare la proroga della locazione di immobili
destinati ad uso non abitativo per la necessità di esercitarvi
attività connesse alle proprie funzioni;
che si costituiva il suddetto Ente ospedaliero, chiedendo che
fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma
denunciata;
che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.
Considerato che la legge 27 luglio 1978 n. 392, nel dettare una
nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani e nello
stabilire, per gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione, la rinnovazione tacita del contratto, ha previsto
all’art. 29 lett. b la facoltà di diniego della rinnovazione del
contratto alla prima scadenza in favore, tra gli altri, di “pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico” che intendano
adibire l’immobile “all’esercizio di attività tendenti al
conseguimento dei propri fini istituzionali”;
che per i contratti in corso già soggetti a proroga, l’art. 67
della stessa legge fissava nuove proroghe di diversa durata e che
l’art. 69 esonerava dagli specifici obblighi di comunicazione al
conduttore i locatori che non intendevano procedere al rinnovo della
locazione per i motivi indicati all’art. 29;
che dopo l’ordinanza di rimessione sono sopravvenuti gli artt.
15-bis del d.-l. 23 gennaio 1982 nn. 9 e 2, secondo comma, della
legge 25 luglio 1984 n. 377, i quali disponevano ulteriori proroghe
delle scadenze dei contratti di locazione di immobili destinati ad
uso non abitativo;
che successivamente sopravveniva la legge 5 aprile 1985 n. 118,
la quale all’art. 1, comma 9-bis, disponeva il rinnovo ex lege dei
contratti previsti dall’art. 27 cit. l. n. 392 del 1978, escludendone
la possibilità quando il locatore avesse la necessità di riottenere
la disponibilità dell’immobile per uno dei motivi indicati all’art.
29 cit. l. n. 392 del 1978 e quindi anche nel caso di tutte le
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico che
intendessero adibire l’immobile all’esercizio di attività connesse
alle loro finalità istituzionali;
che con sentenza n. 108 del 23 aprile 1986, questa Corte ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 2,
primo comma, l. 25 luglio 1984 n. 377 e dell’art. 1, comma 9-bis, l.
5 aprile 1985 n. 118;
che la materia è stata nuovamente disciplinata dal d.-l. 9
dicembre 1986 n. 832;
che pertanto va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo,
a cui spetta valutare se la questione sollevata sia tuttora
rilevante, alla stregua della normativa sopravvenuta e della citata
pronuncia di questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE