Ordinanza N. 317 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
18/10/1983
Data deposito/pubblicazione
18/10/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/09/1983
ROSSANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
primo, parte prima, in relazione all’art. 21, cpv. della legge 10
maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque dall’inquinamento) promosso con
ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Pretore di Mestre nel
procedimento penale a carico di Pedrazzi Giorgio, iscritta al n. 14 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 78 del 1980;
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Mestre, con ordinanza emessa il 7 novembre
1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
25, primo comma, in relazione all’art. 21 cpv. della legge 10 maggio
1976, n. 319, “nei limiti in cui esso non è applicabile ai titolari di
scarichi in corpi idrici compresi nella fascia di salvaguardia della
laguna di Venezia”: adducendo che il mancato coordinamento fra la legge
in questione e la legge n. 171 del 1973, quanto alle rispettive norme
penali, avrebbe determinato “una ingiustificata situazione di
privilegio” per i titolari degli scarichi predetti, in violazione del
principio costituzionale di eguaglianza;
e che nel presente giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte concluda nel senso della
non fondatezza, sulla base di un’interpretazione adeguatrice delle
norme impugnate.
Considerato che l’annullamento ipotizzato dal giudice a quo –
corretta o meno che sia l’interpretazione dalla quale muove l’ordinanza
in esame – si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una
sentenza di accoglimento additivo in materia penale, manipolando le
norme sanzionatrici dettate dalla legge n. 319 del 1976; e che tale
richiesta risulta manifestamente inammissibile, secondo la
giurisprudenza ormai consolidata della Corte stessa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 25, primo comma, della legge 10
maggio 1976, n. 319 (in relazione all’art. 21, secondo comma, della
legge stessa), sollevata dal Pretore di Mestre, in riferimento al primo
comma dell’art. 3 Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE
– BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN –
ARNALDO MACCARONE – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere