Ordinanza N. 317 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1998
Data deposito/pubblicazione
22/07/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/07/1998
Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)
come modificato dall’art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l. 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre 1993, n. 427, e dell’art. 30, comma 1, lettera u), in
relazione alla lettera t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promossi con
ordinanze emesse il 17 ottobre 1995 (n. 2 ordinanze) ed il 26
settembre 1996 (n. 2 ordinanze) dalla commissione tributaria
centrale, iscritte rispettivamente ai nn. 803, 804, 805 e 806 del
registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse
tra il 17 ottobre 1995 e il 26 settembre 1996 (r.o. nn. 803, 804, 805
e 806 del 1997), il presidente della XIII sezione della commissione
tributaria centrale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 75, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 69, comma 3,
lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede
che i giudizi pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale
alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento del contenzioso
tributario si estinguono qualora non venga presentata da alcuna delle
parti istanza di trattazione nel termine decadenziale di sei mesi,
decorrenti dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. n.
546;
che i dubbi di costituzionalità, in riferimento ai citati
parametri costituzionali e all’eccesso di potere legislativo, vengono
estesi all’art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera
t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare
le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché per riformare il
contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale);
che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina dell’onere
decadenziale relativa ai processi pendenti dinanzi alla commissione
tributaria centrale ridurrebbe la garanzia giurisdizionale delle
posizioni giuridiche dedotte in giudizio dalle parti private, sia in
assoluto che nel raffronto con quelle opposte degli uffici tributari,
originando, altresì, disparità di trattamento fra processi pendenti
in primo e in secondo grado, per i quali l’onere non è (più)
previsto, e quelli pendenti dinanzi alla commissione tributaria
centrale, per i quali esso è, senza ragione plausibile, mantenuto;
che la disparità di trattamento si determinerebbe, altresì, tra
gli stessi contribuenti a seconda della rispettiva idoneità
personale al comportamento processuale più adeguato alla tutela
delle proprie ragioni.
Considerato che l’identità delle questioni consente che i relativi
giudizi siano trattati e decisi congiuntamente;
che, per quanto riguarda l’art. 75, comma 2, secondo periodo, del
d.lgs. n. 546 del 1992, tale norma è già stata dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza n. 111 del 1998 nella
parte in cui non prevede che il termine (di sei mesi) per la
presentazione dell’istanza di trattazione decorra dalla data della
ricezione dell’avviso contenente l’indicazione dell’onere di
proposizione dell’istanza stessa;
che, pertanto, la questione nuovamente sollevata in riferimento a
tale norma deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
che, quanto alla questione di legittimità costituzionale
dell’art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t),
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione e per eccesso di potere legislativo, essa è
già stata dichiarata non fondata con la citata sentenza n. 111 del
1998;
che, pertanto, la questione oggi sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 75, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
come modificato dall’art. 69, comma 3, lett. h), del d.-l. 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre
1993, n. 427, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal presidente della XIII sezione della commissione
tributaria centrale con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 30, comma 1, lett. u), in relazione alla
lett. t), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e per eccesso di
potere legislativo, dal presidente della XIII sezione della
commissione tributaria centrale con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella