Ordinanza N. 318 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
18/10/1983
Data deposito/pubblicazione
18/10/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/09/1983
ROSSANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott.
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO
PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof.
ETTORE GALLO, Giudici,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e succ. modif. (Istituzione
dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili)
promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Cremona sul ricorso proposto dalla S.r.l.
“Venezia”, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 1979.
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Cremona –
con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 – ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 6 e 14 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni (in materia d’imposta
comunale sull’incremento di valore degli immobili), per pretesa
violazione degli artt. 3, 42 e 53 Cost.: deducendo in tal senso che
l’INVIM colpirebbe “incrementi verificatisi soltanto per effetto della
svalutazione”, né vi porrebbe adeguato compenso con le “detrazioni
previste dall’art. 14 del suddetto d.P.R. come sostituito dall’art. 8
della legge 16 dicembre 1977 n. 904”; ed aggiungendo, in particolar
modo, che gli impugnati artt. 2 e 3 violerebbero il principio
costituzionale d’eguaglianza, nonché l’art. 42 Cost., dal momento che
la persona fisica verrebbe “colpita dall’imposta solo in occasione di
un trasferimento”, mentre “quella che si è associata con altra per
formare una società” sarebbe incisa “anche se conserva i suoi beni per
un decennio”;
ritenuto, inoltre, che nel presente giudizio nessuno si è
costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri;
considerato che l’impugnazione dell’art. 2 non è rilevante ai fini
del giudizio a quo, dal momento che nella specie non si tratta – come
risulta dalla stessa ordinanza di rimessione – di trasferimento o di
conferimento del diritto di proprietà (ovvero di altro diritto reale),
bensì di “applicazione dell’imposta per decorso del decennio”, ai
sensi del successivo art. 3; e che, del pari, si dimostra
manifestamente inammissibile l’impugnazione dell’art. 14, poiché
l’articolo stesso, già dichiarato parzialmente illegittimo dalla
sentenza di questa Corte n. 126 del 1979, è stato quindi soppresso
dall’art. 1 del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito con
modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2);
considerato, d’altronde, che anche sulla predetta questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 643 del
1972 la Corte si è successivamente pronunciata nel senso della non
fondatezza, mediante la sentenza n. 239 di quest’anno.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 14 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643, in riferimento agli artt. 3,42 e 53 Cost., sollevata
dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona, con l’ordinanza
indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, in
riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., sollevata con l’ordinanza
predetta.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE
– BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN –
ARNALDO MACCARONE – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere