Ordinanza N. 318 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1998
Data deposito/pubblicazione
22/07/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/07/1998
Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica
integrale), in relazione agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul
reddito), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1997 dal giudice
istruttore del tribunale di Matera, nel procedimento civile vertente
tra Antonio Pisto ed altri e Consorzio di bonifica di Bradano e
Metaponto, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell’anno 1997.
Visto l’atto di costituzione del Consorzio di bonifica di Bradano e
Metaponto;
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Matera, in
funzione di giudice unico, nel corso di un giudizio promosso nei
confronti del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con
ordinanza del 10 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 21 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
(Nuove norme per la bonifica integrale), in relazione agli artt. 53 e
54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la
riscossione delle imposte sul reddito), per violazione degli artt. 3,
24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui escludono che il
giudice ordinario, in sede cautelare, possa sospendere il pagamento
dei contributi consortili;
che, nel processo a quo, gli attori hanno contestato il
presupposto dei contributi ed hanno chiesto, in via cautelare, la
sospensione dell’efficacia delle cartelle esattoriali;
che il convenuto Consorzio, costituitosi in giudizio, ha eccepito
il difetto di giurisdizione del giudice adito ed ha altresì
contestato l’ammissibilità della domanda cautelare, sul rilievo che
gli artt. 21 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, richiamando le
norme per la riscossione delle imposte dirette, conferiscono il
relativo potere all’autorità amministrativa e non anche
all’autorità giudiziaria ordinaria, ed ha, infine, concluso per il
rigetto della domanda di merito;
che il giudice istruttore ha premesso che la domanda di
sospensione, benché assistita dal necessario fumus boni iuris, non
può essere accolta, in quanto le norme richiamate dal Consorzio
escludono il potere cautelare del giudice ordinario;
che, secondo il rimettente, gli artt. 21 e 59 del r.d. n. 215 del
1933 si pongono, però, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, in quanto, senza ragionevole giustificazione,
comprimono il diritto di agire in giudizio e quello alla più ampia
tutela giurisdizionale, sia ordinaria che amministrativa,
determinando altresì un’ingiustificata disparità di trattamento
rispetto a coloro i quali, per altri e diversi contributi, godono
invece della tutela cautelare, dato che la Corte ha già dichiarato
l’illegittimità di norme che, per la riscossione di somme relative
ad obbligazioni diverse da quelle di natura tributaria, non prevedono
la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione da parte
del giudice ordinario;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Consorzio
di bonifica di Bradano e Metaponto, il quale ha genericamente
eccepito l’infondatezza della questione.
Considerato che il giudizio di legittimità costituzionale investe
gli artt. 21 (rectius: 21, secondo comma) e 59 (rectius: 59, secondo
comma, ultima proposizione) del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in
relazione agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
nella parte in cui escludono la ammissibilità, nel corso del
giudizio, del ricorso al giudice ordinario per la sospensione del
pagamento dei contributi consortili di bonifica;
che, con la sentenza n. 26 del 1998, questa Corte ha già
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, secondo
comma, del r.d. n. 215 del 1933 “nella parte in cui, rinviando alle
norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente
all’autorità giurisdizionale ordinaria – nell’ipotesi in cui
contesti l’esistenza o l’entità del credito – di sospendere
l’esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa
di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di
bonifica”;
che, pertanto, la questione proposta è manifestamente
inammissibile, in quanto l’art. 21, secondo comma, del r.d. n. 215
del 1933, in conseguenza della ricordata pronuncia, risulta già
privo del contenuto precettivo censurato, mentre l’art. 59, secondo
comma, del r.d. n. 215 del 1933, operando un mero rinvio, per quanto
riguarda la disciplina dei contributi consortili, alle “disposizioni
dell’art. 21”, è divenuto inapplicabile nella parte in cui si
riferisce alla norma dello stesso art. 21, oggetto della decisione di
illegittimità costituzionale n. 26 del 1998.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59 del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,
dal giudice istruttore del tribunale di Matera con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella