Ordinanza N. 319 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1986
Data deposito/pubblicazione
31/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1986
Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI; prof. Giuseppe FERRARI; dott.
Francesco SAJA; prof. Giovanni CONSO; prof. Aldo CORASANITI; prof.
Giuseppe BORZELLINO; dott. Francesco GRECO; prof. Gabriele
PESCATORE; avv. Ugo SPAGNOLI; prof. Francesco P. CASAVOLA; prof.
Antonio BALDASSARRE; prof. Vincenzo CAIANIELLO.
comma, del d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per
l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme
concernenti il servizio farmaceutico) promosso con ordinanza emessa
il 6 luglio 1979 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia – sezione staccata di Brescia – su ricorso proposto da
Antonio Lanzarini contro Regione Lombardia ed altri iscritta al n.
169 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n.131 dell’anno 1980;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che, con l’ordinanza in epigrafe, emessa nel giudizio
promosso da Antonio Lanzarini per ottenere l’annullamento del
provvedimento del Presidente della Giunta regionale Lombardia con il
quale era stata approvata la graduatoria di merito del concorso per
il conferimento di una delle sedi farmaceutiche vacanti nella
provincia di Mantova, dei verbali della Commissione giudicatrice e
del provvedimento con il quale il medico provinciale di Mantova aveva
assegnato al dott. Renzo Cavicchiolo la sede farmaceutica n. 2 del
comune di Bagnolo San Vito, il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia – sezione staccata di Brescia – ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 5, quarto comma, d.P.R. 21
agosto 1971, n. 1275 in quanto, ai fini del conferimento delle sedi
farmaceutiche, pur attribuendo valore all’attività di collaboratore
scientifico espletata dai concorrenti presso società farmaceutiche
private, non prevede i congegni attraverso i quali il concorrente
interessato possa offrire la documentazione dell’attività espletata;
che nell’ordinanza di rimessione si afferma infatti che la
disposizione impugnata contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost. in quanto
determina una situazione di sostanziale diversità di trattamento tra
soggetti in possesso di titoli diversi ma riconosciuti parimenti
utili ai fini della procedura concorsuale e prevede un sistema che,
non consentendo di attribuire rilevanza a servizi che lo stesso
legislatore ordinario riconosce in altro punto significativi ai fini
della procedura concorsuale, non risponde ai principi di buona
amministrazione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la
Corte dichiari inammissibile la proposta impugnativa in quanto
rivolta a denunciare la pretesa illegittimità costituzionale di una
norma regolamentare, priva della forza e del valore propri della
legge e degli atti ad essa equiparati;
che la predetta eccezione deve essere accolta in quanto l’atto
impugnato è privo di forza di legge come si desume dal fatto che si
autoqualifica regolamento di esecuzione, che non vi è traccia nella
legge per la esecuzione della quale è stato emanato di un potere
legislativo delegato e che è stato emesso dal Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, udito il
parere del Consiglio di Stato;
che, tenuto conto della posizione assunta in simili casi da
questa Corte (v. da ultimo le ordinanze n. 17 del 1985; n. 176 del
1984; n. 11 del 1984; n. 10 del 1984; n. 334 del 1983; n. 179 del
1983) la questione di legittimità costituzionale, in quanto
concernente un atto non avente forza di legge, non è suscettibile di
formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5, comma quarto, d.P.R. 21
agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l’esecuzione della legge 2
aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio
farmaceutico) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione
staccata di Brescia – con l’ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE