Ordinanza N. 319 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
26/07/1996
Data deposito/pubblicazione
26/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, lettera a), punto 2) della tariffa, parte prima, allegata al
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni corcernenti l’imposta di registro), 2 e 10 del d.lgs. 31
ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale), 1 della tariffa
allegata al medesimo d.lgs., nonché 2, secondo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili), promossi con ordinanze
emesse: 1) il 24 novembre 1995 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Padova sul ricorso proposto da Zerfin S.p.a. contro
l’Ufficio del registro di Padova, iscritta al n. 242 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell’anno 1996; 2) il 10 aprile 1996
dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova, sul ricorso
proposto da Elite Wood S.r.l. ed altri contro l’Ufficio del registro
di Padova, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell’anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 24 novembre 1995 la Commissione
tributaria di secondo grado di Padova – nel corso del giudizio
promosso dalla società Zerfin e Zerbetto, avente ad oggetto
l’impugnativa dell’atto con cui l’Ufficio del registro aveva
liquidato l’imposta di registro, per trascrizione e catastale,
nonché l’INVIM, riferite ad una delibera di aumento di capitale
della società suddetta mediante conferimento di immobili – ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell’art. 4, primo comma, lettera a), punto 2) della tariffa, parte
prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, degli artt. 2 e 10
del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, dell’art. 1 della tariffa
allegata al medesimo decreto legislativo, nonché dell’art. 2,
secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento
all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che
i conferimenti a società di capitali vengano assoggettati ad
aliquota unica non superiore all’1%, così come stabilito dalla
direttiva del Consiglio delle comunità europee del 17 luglio 1969,
n. 335 concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali;
che la Commissione rimettente muove dal presupposto
interpretativo secondo cui la menzionata normativa comunitaria in
parte qua non sarebbe suscettibile di diretta applicabilità
nell’ordinamento giuridico nazionale;
che però – ritiene ancora la Commissione rimettente – il
contenuto precettivo (ancorché non autoapplicativo) della direttiva
rileva sotto altro profilo perché la legge di delega ad emanare le
disposizioni di riforma del sistema tributario (legge 9 ottobre 1971,
n. 825) prevedeva (all’art. 7) che la disciplina dell’imposta di
registro, ipotecaria e catastale, dovesse adeguarsi alla citata
direttiva comunitaria n. 335 del 1969, onde, non avendo il
legislatore delegato dato attuazione alla direttiva, le norme
censurate sarebbero affette da vizio di eccesso di delega;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o
infondata;
che analoga questione ha sollevato la Commissione tributaria di
primo grado di Padova con ordinanza del 10 aprile 1996;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di
oggetto;
che – come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 536
del 1995 in un giudizio analogo “l’esame della prospettata questione
di costituzionalità, essendo questa fondata sull’interpretazione
della citata direttiva, esige che il contenuto delle norme espresse
dalle disposizioni comunitarie sia compiutamente e definitivamente
individuato secondo le regole all’uopo dettate da quell’ordinamento”;
che spetta ai giudici rimettenti di adire previamente la Corte di
giustizia delle comunità europee;
che quindi ai medesimi giudici vanno restituiti gli atti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla
Commissione tributaria di secondo grado di Padova e alla Commissione
tributaria di primo grado di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola