Ordinanza N. 32 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
12/02/1996
Data deposito/pubblicazione
12/02/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/02/1996
Presidente: prof. Luigi MENGONI;
Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1995 dal
giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Trani nel
procedimento penale a carico di Guarino Antonio, iscritta al n. 475
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 1995;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Guarino
Antonio, imputato del reato di cui all’art. 31, lettera e), della
legge 22 dicembre 1977, n. 968, il giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Trani, con ordinanza del 31 gennaio
1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 9 della
Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 3,
primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio);
che il giudice remittente, chiamato a decidere sulla richiesta di
archiviazione – formulata dal pubblico ministero – perché il fatto
non costituisce più reato dopo l’entrata in vigore della norma
impugnata, osserva che tale norma, impedendo l’applicazione degli
artt. 624, 625 e 626 del codice penale a fattispecie quali quelle
oggetto del giudizio a quo, appare in contrasto con le esigenze di
protezione della fauna che sono alla base della stessa legge n. 157
del 1992;
che, inoltre, nell’ordinanza si afferma che la norma impugnata ha
realizzato una immotivata disparità di trattamento a favore dei
cacciatori, dal momento che in ipotesi analoghe a quelle contestate
all’imputato, relative a condotte di coloro che si appropriano di
beni di natura non faunistica appartenenti al patrimonio
indisponibile dello Stato, restano applicabili le disposizioni penali
di cui agli artt. 624 e seguenti del codice penale, e che tale
disparità risulta ancor più immotivata se letta alla luce dell’art.
9 della Costituzione, dal momento che la norma costituzionale tutela
non solo la mera bellezza estetica del paesaggio, bensì l’ambiente
naturale in senso lato, comprensivo delle specie animali che
rischiano l’estinzione;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata
inammissibile e infondata.
Considerato che la Corte ha già dichiarato manifestamente
inammissibile una identica questione di legittimità costituzionale,
dal momento che sono precluse al giudice costituzionale decisioni,
come quella richiesta dal giudice a quo nel presente giudizio, dalle
quali derivi la creazione di una nuova fattispecie penale,
esclusivamente riservata al legislatore in forza dell’art. 25,
secondo comma, della Costituzione (v. ordinanze n. 25 del 1995 e n.
146 del 1993), rappresentando, altresì, la caccia un organico
settore dell’ordinamento nel cui ambito l’identificazione della
fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzioni da applicare e della
graduazione delle sanzioni stesse spetta alla discrezionalità del
legislatore (ordinanze n. 215 del 1994 e n. 146 del 1993);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile, dal momento che il giudice remittente ripropone, senza
svolgere ulteriori argomentazioni, le censure esaminate da questa
Corte nelle ordinanze richiamate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 3, primo periodo,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Trani con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola