Ordinanza N. 320 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1985
Data deposito/pubblicazione
06/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/12/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO, Giudici,
comma, lett. a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con
ordinanze emesse il 23 giugno 1984 dal Pretore di Pavia, l’8 giugno
1984 dal Pretore di Vallo della Lucania, l’8 giugno 1984 dal Pretore di
Udine e il 15 ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, iscritte
rispettivamente ai nn. 985, 1004 e 1202 del registro ordinanze 1984 e
al n. 43 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 34 bis, 65 bis e 125 bis dell’anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, rispettivamente, con ordinanze del 23 giugno 1984
(R.O. n. 985/84) del Pretore di Pavia; dell’8 giugno 1984 (R.O. n.
1004/84) del Pretore di Vallo della Lucania; dell’8 giugno 1984 (R.O.
n. 1202/84) del Pretore di Udine; del 15 ottobre 1984 (R.O. n. 43/85)
del Pretore di Brescia, è stata sollevata, in riferimento agli artt.
3, 29 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.
3, comma secondo, lett. a), della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai
fini del riconoscimento del diritto all’erogazione dell’indennità
premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la
vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della
inabilità a lavoro proficuo ovvero del superamento del
sessantacinquesimo anno di età;
che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha già
dichiarato non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la stessa
questione nella considerazione che la materia è ormai regolata
dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che con l’art. 19 ha
abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa
parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;
che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della
precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma secondo, lett. a) della legge 8 marzo
1968, n. 152, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 29, 38 Cost.,
dai Pretori di Pavia (R.O. n. 985/84), di Vallo della Lucania (R.O. n.
1004/84), di Udine (R.O. n. 1202/84), di Brescia (R.O. n. 43/85).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere