Ordinanza N. 320 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
26/07/1996
Data deposito/pubblicazione
26/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di
procedura civile promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1996
dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra
SIPAN S.p.a. e Callà Maria Teresa, iscritta al n. 456 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con ordinanza del 14 febbraio 1996, il giudice di
pace di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 637, comma 1, e 38, comma 2, del codice di
procedura civile, per il cui combinato disposto, anche nelle
procedure per emissione di decreto ingiuntivo, l’incompetenza
territoriale del giudice adito, ove pur (come nella specie) paia a
lui manifesta, non è rilevabile d’ufficio, bensì solo su eccezione
della controparte (da proporsi, in questo caso, in sede di
opposizione al decreto);
che, secondo il giudice a quo, siffatta disciplina si porrebbe in
contrasto con il precetto del giudice naturale, di cui all’art. 25
della Costituzione, avallando “di fatto” possibili (ed, a quanto egli
assume, diffusi) abusi dei creditori istanti che, in controversie di
modesta entità economica, hanno la possibilità di adire
arbitrariamente un giudice incompetente per territorio, in luogo
lontano per l’ingiunto, confidando nella rinunzia di questi a
proporre l’opposizione, resagli così più difficoltosa;
che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che questione assolutamente identica, nell’oggetto e
nei parametri di riferimento, è già stata esaminata da questa Corte
che – con recente ordinanza del 25 giugno 1996 n. 218 – ne ha
dichiarato la manifesta infondatezza, per la non pertinenza del
parametro evocato e per la ragione che gli inconvenienti fattuali e
gli abusi applicativi, che prospetta l’autorità remittente, non
incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimità della norma
denunciata e trovano per altro sanzione e rimedio all’interno della
stessa disciplina processuale;
che nessun nuovo argomento ora è addotto dal giudice remittente
che possa indurre a discostarsi dalla precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e
38, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in
riferimento all’art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di
Napoli con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola