Ordinanza N. 322 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
20/10/1983
Data deposito/pubblicazione
20/10/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/10/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) e 57
cod. pen. (reati commessi col mezzo della stampa periodica), giudizi
promossi dal Tribunale di Roma con cinque ordinanze emesse il 27
febbraio 1982, con due ordinanze emesse il 13 febbraio 1982 e con
ordinanze emesse il 20 febbraio e il 4 marzo 1982, rispettivamente
iscritte ai nn. da 449 a 457 del registro ordinanze 1982 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 1982.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella pubblica udienza del 26 aprile 1983 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli.
Ritenuto che: 1.1. – Il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma citò per giudizio direttissimo avanti il Tribunale
medesimo Scarfone Roberto e Pratesi Piero imputati il primo del delitto
di cui agli artt. 595 cap. I e II, c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47
per aver pubblicato nel quotidiano “Paese Sera” del 6 gennaio 1980 un
suo articolo, da ritenersi lesivo della reputazione di Barletta
Vittorio, e il secondo del delitto di cui agli artt. 57 c.p. in
relazione agli artt. 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 per avere
quale direttore responsabile del quotidiano omesso di esercitare sul
contenuto dello stesso il controllo necessario ad impedire la
commissione del reato ascritto allo Scarfone. Nella quinta udienza di
dibattimento l’adito Tribunale, ritenuto che le ragioni, che avevano
indotto il legislatore a dettare la legge 8 febbraio 1948 n. 47,
ricorrevano con maggiore intensità per il reato di diffamazione
perpetrato per mezzo della radio e della televisione, e richiamato la
Corte Cost. 42/1977, giudicò rilevante, e, in riferimento all’art. 3
Cost., non manifestamente infondata la questione d’illegittimità
costituzionale degli artt. 9, 12, 13 e 21 l. 7/1948 e 57 c.p., con
ordinanza emessa il 27 febbraio 1982, notificata il 9 e comunicata il
17 del successivo marzo, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre
1982 e iscritta al n. 449 R.O. 1982.
1.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 30 novembre 1982, con il quale l’Avvocatura generale
dello Stato ha, per quel che concerne la questione
d’incostituzionalità degli artt. 9, 12 e 13 l. 47/1948 e 57 c.p.,
richiamato la C. Cost. 168/1982 chiedendone la dichiarazione di
manifesta infondatezza e, per quel che concerne la questione
d’incostituzionalità dell’art. 21 l. 47/1948, ha concluso per la
dichiarazione d’infondatezza sul riflesso che verrebbe pur sempre in
considerazione la violazione, nel campo processuale, dell’art. 3 Cost.
cui la C. Cost. – stante la differenziazione fra le due discipline –
ha negato consistenza.
2.1. – Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a
carico di Zollo Antonio direttore responsabile del quotidiano
“L’Unità”, imputato del delitto di cui agli artt. 110, 595 cap. I e II
c.p. e 13 l. 47/1948 per avere, in concorso con l’autore non
identificato, pubblicato un articolo con cui si offendeva anche
mediante attribuzione di fatto determinato la reputazione di Benedetto
Todini, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa – sotto la data del
27 febbraio 1982 – alla sesta udienza di dibattimento, notificata il 9
e comunicata il 17 del successivo marzo, pubblicata nella G.U. n. 310
del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 450 R.O. 1982, ha riprodotto
testualmente motivazione e dispositivo dell’ordinanza iscritta al n.
449 R.O. 1982.
2.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3.1. – Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a
carico di Paolini Enzo e di Fossati Luigi, imputati il primo del
delitto di cui agli artt. 595 c.p. e 13 e 21 l. 47/1948 per avere
redatto sul quotidiano “Il Messaggero” del 27 giugno 1979 un articolo
con il quale si offendeva la reputazione di Scianò Biagio e il secondo
del delitto di cui agli artt. 57 e 595 c.p. e 13 e 21 l. 47/1948 per
avere omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano, di cui era
direttore responsabile, il controllo necessario al fine d’impedire la
commissione del reato di cui il Paolini era imputato, il Tribunale di
Roma, con ordinanza emessa – sotto la data del 27 febbraio 1982 – alla
ottava udienza di dibattimento, notificata il 9 e comunicata il 17 del
successivo marzo, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e
iscritta al n. 451 R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e
dispositivo della ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.
3.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
4.1. – Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a
carico di Giordano Pasquale e di Pratesi Piero, imputato il primo del
delitto di cui agli artt. 81 e 595 c.p. e 21 l. 47/948 per avere
redatto e pubblicato sul quotidiano “Paese Sera” dei 20 e 23 maggio
1980 due articoli con i quali si offendeva la reputazione di Todini
Benedetto e il secondo del delitto di cui agli artt. 81, 57 e 595 c.p.
e 13 e 21 l. 47/1948 per avere omesso di esercitare sul contenuto del
quotidiano, di cui era direttore responsabile, il controllo necessario
al fine di impedire la commissione del reato di cui era imputato il
Giordano, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa – sotto la data
del 27 febbraio 1982 – alla sesta udienza di dibattimento, notificata
il 9 e comunicata il 17 del successivo marzo, pubblicata nella G.U. n.
310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 452 R.O. 1982, ha
testualmente riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza
iscritta al n. 449 R.O. 1982.
4.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
5.1. – Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a
carico di Zollo Antonio imputato del delitto di cui agli artt. 110, 595
c.p. e 13 e 21 l. 47/1948 per avere in concorso con persona rimasta
sconosciuta pubblicato sul quotidiano “L’Unità” del 15 maggio 1980, di
cui era direttore responsabile, un articolo con il quale si offendeva
la reputazione di Todini Benedetto, con l’aggravante dell’attribuzione
di fatti determinati, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa –
sotto la data del 27 febbraio 1982 – alla quarta udienza di
dibattimento, notificata il 9 e comunicata il 17 del successivo marzo,
pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 453
R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo della
ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.
5.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
6.1. – Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a
carico di Gilmozzi Marcello, imputato del reato di cui agli artt. 81,
110, 595 commi primo a terzo c.p. e 13 l. 47/1948, per aver pubblicato
sul quotidiano “Il Popolo” del 9 gennaio 1980, di cui era direttore
responsabile, un articolo, con il quale si offendeva la reputazione di
Pannella e di altri sei deputati del Partito Radicale, il Tribunale di
Roma, con ordinanza emessa – sotto la data del 13 febbraio 1982 – alla
quinta udienza di dibattimento, notificata e comunicata rispettivamente
i successivi 20 e 23, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982
e iscritta al n. 454 R.O. 1982, ha stilato motivazione e dispositivo
poi testualmente riprodotti nella ordinanza iscritta al n. 449 R.O.
1982.
6.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
7.1. – Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a
carico di Carretti Giampaolo, Larovere Vera e Emiliani Vittorio
Francesco, imputati i primi due del delitto di cui agli artt. 110, 595
cap. I e II c.p., e 13 l. 47/1948 per avere, in concorso tra loro sul
quotidiano “Il Messaggero” dei 26 e 30 ottobre e 3 novembre 1979 e 18
gennaio 1980, pubblicato, sulla base di dichiarazioni rese dalla
Larovere, articoli con i quali si offendeva la reputazione di Leopardi
Aurora anche con l’attribuzione di fatto determinato, e il terzo del
delitto di cui all’art. 57 c.p. in relazione agli artt. 595 c.p. e 13
l. 47/1948 per avere, quale direttore responsabile del quotidiano,
omesso di esercitare sul contenuto dello stesso il controllo necessario
al fine di impedire la commissione del delitto di cui erano imputati il
Carretti e la Larovere, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa –
sotto la data del 13 febbraio 1982 – alla quarta udienza di
dibattimento, notificata e comunicata rispettivamente i successivi 20 e
23, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n.
455 R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo
della ordinanza iscritta al n. 454 R.O. 1982.
7.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
8.1. – Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a
carico di Scalfari Eugenio, imputato del delitto di cui agli artt. 110,
595 c.p., 13 e 21 l. 47/1948 per avere pubblicato in concorso con
l’autore non identificato sul quotidiano “La Repubblica” del 20 giugno
1980, di cui era direttore responsabile, un articolo con il quale si
offendeva la reputazione di Franco Levi con l’aggravante di fatti
determinati, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa – sotto la data
del 20 febbraio 1982 – alla quarta udienza di dibattimento, comunicata
e notificata rispettivamente i successivi 1 e 12 marzo, pubblicata
nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 456 R.O. 1982,
ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza
iscritta al n. 449 R.O. 1982.
8.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
9.1. – Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a
carico di Stampacchia Luigi e di Vianello Silvano, imputati del delitto
di cui agli artt. 110, 595 cap. I e II c.p. e 13 l. 47/1948 per avere,
in concorso tra loro pubblicato sul bollettino “Lettera Romana” Agenzia
di stampa, di cui il Vianello era direttore responsabile, un articolo
redatto dallo Stampacchia, con il quale era offesa, anche mediante
l’attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Todini Benedetto
(procedimento al quale furono riuniti altri procedimenti a carico dello
stesso Stampacchia), il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa – sotto
la data del 4 marzo 1982 – alla sesta udienza di dibattimento,
notificata e comunicata rispettivamente i successivi 16 e 18,
pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 457
R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo
dell’ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.
9.2. – Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
10. – Nel corso della pubblica udienza del 26 aprile 1983, nella
quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l’avv. dello Stato
Azzariti, per l’interveniente Presidente del Consiglio dei ministri, ha
insistito nelle già svolte argomentazioni e nelle già formulate
conclusioni.
Considerato che: 11. – La identità di motivazione e di dispositivo
giustifica la riunione dei nove procedimenti.
12. – Per quel che concerne gli artt. 9, 12 e 13 l. 8 febbraio 1948,
n. 47 e 57 c.p. il Tribunale di Roma, nella motivazione della ordinanza
13 febbraio 1982 (n. 454 R.O. 1982), riprodotta nelle altre otto
ordinanze, non espone argomenti che non abbiano già ricevuto
confutazione nella sent. 168/1982, ribadita nelle ord. 213/1982 e
53/1983 della Corte e, pertanto, non rimane che dichiarare la manifesta
infondatezza della proposta questione.
13. – Né diverso risultato è da attingere in punto alla questione
d’incostituzionalità, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 21
comma terzo l. 47/1948, per il quale “al giudizio si procede col rito
direttissimo”, perché non si denuncia violazione del diritto di difesa
(violazione, di cui la Corte, con sent. 164/1983, ha negato la
sussistenza in giudizi – pur non preceduti da arresto in flagranza –
celebrati con rito direttissimo), ma ci si limita a lamentare la
differenziazione del rito processuale tra le due discipline, come
espressione lesiva dell’art. 3, cui la Corte ha negato consistenza.
Infine la circostanza che possa riuscire opportuno armonizzare le
forme dei giudizi sui reati rispettivamente commessi col nuovo mezzo
radio televisivo e col mezzo della stampa non basta a far ritenere
intrinsecamente ingiustificata ed illegittima la scelta del rito
direttissimo operata nel secondo caso dall’art. 21 comma terzo della
legge 47/1948.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i nove procedimenti,
dichiara la manifesta infondatezza della questione
d’incostituzionalità sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., degli
artt. 9, 12, 13 e 21 l. 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla
stampa) e 57 c.p. con le ordinanze 27 febbraio 1982 (cinque), 13
febbraio 1982 (due), 20 febbraio 1982 e 4 marzo 1982 del Tribunale di
Roma (nn. 449 a 457 RO. 1982).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 7 ottobre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere