Ordinanza N. 323 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
26/07/1996
Data deposito/pubblicazione
26/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
promossi con ordinanze emesse:
1) il 7 dicembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per
la Calabria sul ricorso proposto da Mario Salvatore Guarna contro
l’Ente poste italiane, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1996
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell’anno 1996;
2) il 3 novembre 1995 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto
da Paolo Amedeo Candido contro il Ministero delle poste e
telecomunicazioni, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale, dell’anno 1996.
Visto l’atto di costituzione di Paolo Amedeo Candido nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 (r.o. n. 246
del 1996), il tribunale amministrativo regionale per la Calabria, nel
giudizio proposto da Mario Salvatore Guarna contro l’Ente poste
italiane, per l’annullamento del provvedimento con il quale era stata
respinta la sua domanda di concessione dell’equo indennizzo, in
conformità con il parere del Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie e dell’Ufficio medico legale del Ministero della sanità,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 5-bis del d.-l. 21
settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
il quale prevede la definitività dei giudizi collegiali delle
Commissioni mediche ospedaliere ai fini del riconoscimento
dell’infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il
parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui
all’art. 166 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di
liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo;
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata, comportando la
possibile coesistenza della affermazione e della negazione della
dipendenza da causa di servizio di una infermità, in relazione
all’una o all’altra delle misure riparatorie previste
dall’ordinamento, è da ritenere incostituzionale per contrasto con
gli artt. 3 e 97 della Costituzione e per eccesso di potere
legislativo sotto i profili della irragionevolezza, della
contraddittorietà e della disparità di trattamento;
che, con ordinanza emessa il 3 novembre 1995 (r.o. n. 308 del
1996), il Consiglio di Stato, nel giudizio sul ricorso proposto da
Paolo Amedeo Candido contro il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, per l’annullamento della sentenza del tribunale
amministrativo regionale per il Veneto n. 743 del 22 luglio 1993, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, del medesimo art. 5-bis del
d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, adducendo motivazioni analoghe a
quelle contenute nella ordinanza del tribunale amministrativo
regionale per la Calabria;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo la inammissibilità o, comunque, la
infondatezza della questione;
che, in riferimento al giudizio di cui al r.o. n. 308 del 1996,
si è costituita la parte privata, chiedendo l’accoglimento della
questione, ovvero, in alternativa, una pronuncia interpretativa di
rigetto;
Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche
o comunque connesse, vanno riuniti;
che le questioni stesse, nei termini in cui vengono sollevate,
hanno già formato oggetto di esame da parte della Corte che, con
sentenza n. 209 del 1996, le ha ritenute non fondate;
che le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,
suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché le questioni vanno
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis del d.-l. 21
settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
Consiglio di Stato e dal tribunale amministrativo regionale per la
Calabria, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola