Ordinanza N. 324 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
11/12/1985
Data deposito/pubblicazione
11/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/12/1985
REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE
FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE
GALLO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott.
FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione
del nuovo catasto edilizio urbano) promosso con ordinanza emessa il 18
febbraio 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mistretta
sul ricorso proposto da Ciofalo Sebastiano, iscritta, al n. 367 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 285 dell’anno 1978.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1978, la
Commissione tributaria di primo grado di Mistretta ha sollevato
“questione di legittimità costituzionale… dell’art. 75 del d.P.R. 1
dicembre 1949, n. 1142, nella parte in cui… preclude al giudice
l’esame dei reclami” avverso l’applicazione della categoria o della
classe ad una determinata unità immobiliare, ove essi non contengano
l’indicazione di “unità immobiliari della stessa zona che risultino,
nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o
in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione
ordinaria e le stesse caratteristiche”: ritenendo detta disposizione
in contrasto con l’art. 24 Cost., “in quanto lesiva sia del potere di
decisione del giudice (cui verrebbe precluso ogni sindacato di merito
sull’accertamento compiuto dall’organo amministrativo al di fuori delle
normali indagini processuali) sia della tutela giurisdizionale delle
parti”, soggette ad un “onere diabolico” di ricerca del termine di
paragone;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, concludendo per la “non rilevanza” della
questione.
Considerato che, per altro, la norma impugnata non è contenuta in
un atto avente forza di legge, come fatto palese dalla stessa
intitolazione del d.P.R. n. 1142 e dal preambolo di esso, che ne
conferma l’adozione secondo le forme proprie dei regolamenti.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n.
1142, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di
Mistretta, in riferimento all’art. 24 Cost., con ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere