Ordinanza N. 325 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
11/12/1985
Data deposito/pubblicazione
11/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/12/1985
REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE
FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE
GALLO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott.
FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici
comma, legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l’incremento delle
costruzioni edilizie) promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1977
dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, su ricorso
proposto da Rosso Biagio contro l’Ufficio del Registro di Enna,
iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell’anno 1979.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Enna, con
l’ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale – per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art.
17, comma secondo, della legge 2 luglio 1949, n. 408, che
esplicitamente esclude, dalle agevolazioni tributarie accordate dalla
legge medesima, “la vendita di negozi che non sia effettuata con lo
stesso atto con il quale viene trasferito l’intero fabbricato”:
argomentando che il legislatore avrebbe in tal modo irrazionalmente
privilegiato “persone di cospicua potenza economica, capaci di
acquistare interi fabbricati”, rispetto all'”artigiano ed al modesto
commerciante che voglia acquistare la proprietà di un solo locale per
svolgervi la propria attività di lavoro”;
che, nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, sostenendo l’infondatezza della questione.
Considerato che scopo esplicito e specifico della l. n. 408 del
1949 essendo quello di incentivare la costruzione delle case di
abitazione non di lusso e non anche quelle degli uffici o negozi,
unicamente considerati come accessori di quelle (anche agli effetti
delle successive leggi 1493/1962 e 1212/1967), la fattispecie della
vendita (come quella della costruzione) di soli negozi risulta perciò
stesso oggettivamente scriminata: onde vengono a mancare i presupposti
logici di una comparazione con la diversa ipotesi della alienazione di
appartamenti e dunque neppure si pone un problema di violazione
dell’art. 3 Cost.; che, d’altra parte, anche l’art. 53 Cost. non è
utilmente invocato, poiché il principio della capacità contributiva
non è posto in discussione da norme (come quella impugnata) che
stabiliscono in via del tutto eccezionale agevolazioni fiscali per la
incentivazione di particolari attività ritenute di rilevante interesse
sociale; mentre, per quanto riguarda la normale tassazione delle altre
attività che non coinvolgono tale interesse, la capacità contributiva
del singolo soggetto passivo di imposta non subisce alcuna diversa
valutazione rispetto alla generalità dei casi.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 17, comma secondo, della legge 2 luglio 1949,
n. 408, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna,
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere