Ordinanza N. 326 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
11/12/1985
Data deposito/pubblicazione
11/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/12/1985
REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE
FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE
GALLO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott.
FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
comma, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (recte: d.P.R. 31 maggio 1974, n.
417) (“Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed
ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
dello Stato”), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal
Pretore di Campobasso negli atti relativi ad un esposto proposto da De
Murtas Gherardo, iscrita al n. 946 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 dell’anno
1983.
Visto l’atto di costituzione del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ordinanza in data 5 novembre 1982 (emessa nel
contesto di “atti relativi” ad un esposto inoltrato dall’avv. De Murtas
del Foro di Lucca, che prospettava “eventuali responsabilità penali”
di ingegneri ed architetti, pubblici dipendenti, esercenti di fatto la
libera professione), il Pretore di Campobasso ha denunciato di
incostituzionalità l’art. 92, comma sesto, del d.P.R. 31 maggio 1974,
n. 417, il quale consente agli insegnanti di essere autorizzati dal
capo dell’istituto all’esercizio di “libere professioni che non siano
di pregiudizio alla funzione docente”: argomentando che tale
disposizione si porrebbe in contrasto sia con il precetto dell’art. 98
Cost., per cui “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione”, sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in
ragione del trattamento ingiustificatamente preferenziale riservato
agli insegnanti rispetto ad altri dipendenti in possesso di pari
requisiti, ai quali l’esercizio della libera professione è precluso;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Consiglio
nazionale degli ingegneri, che ha eccepito la manifesta
inammissibilità della questione e, in subordine, la sua infondatezza;
ed ha anche spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, rassegnando analoghe conclusioni.
Considerato che dalle premesse della stessa ordinanza di rinvio si
evince che non vi è allo stato – oltreché formale imputazione –
neppure una notitia criminis di fatti di concreto esercizio della
libera professione da parte di docenti (tali fatti non essendo del
resto ipotizzati nemmeno nell’esposto-denunzia in base al quale ha
indagato il Pretore a quo);
che dunque non vi è un “giudizio” (anche a livello di atti
preliminari), nel quale sia in predicato di applicazione la citata
norma dell’art. 92, sicché la relativa questione di legittimità è
meramente teorica ed ipotetica e perciò manifestamente inammissibile
(ex artt. 1 cost. 1/1948 e 23 l. 87/1953).
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 92, comma sesto, del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 417, sollevata dal Pretore di Campobasso, in
riferimento agli artt. 3 e 98 Cost., con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere