Ordinanza N. 327 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
11/12/1985
Data deposito/pubblicazione
11/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/12/1985
REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE
FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE
GALLO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott.
FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
comma, ultima parte, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni
sull’assegno bancario e sull’assegno circolare) promosso con ordinanza
emessa il 26 luglio 1984 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale
a carico di Salvatore Zaffino, iscritta al n. 1160 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 59 bis dell’anno 1985.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 luglio 1984, nel corso di
un procedimento penale per emissione di assegni a vuoto, il Pretore di
Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (inserito
dall’art. 139 della legge n. 689 del 1981), nella parte in cui prevede,
“nei casi più gravi”, che la condanna importi il “divieto di emettere
assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni”;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasterebbe
con l’art. 35, comma primo, in quanto penalizzerebbe
ingiustificatamente il lavoro, impedendo l’esplicazione di una
attività essenziale, con l’art. 41, perché comprometterebbe la libera
iniziativa economica del condannato; con l’art. 27 cpv. (rectius: terzo
comma), in quanto il divieto di sottoscrivere assegni risulterebbe
“privo del carattere di emenda”; e con l’art. 3 Cost., atteso che si
verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra l’imputato di
assegni a vuoto per cui è prevista la sanzione in esame e l’imputato
dei reati di truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta,
per i quali tale previsione non sussiste;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, sostenendo l’infondatezza dell’impugnativa.
Considerato che, con recente sentenza n. 169 del 1985, questa Corte
ha già dichiarato l’infondatezza di identiche questioni di
costituzionalità dell’art. 116, secondo comma, ultima parte, del r.d.
n. 1736 del 1933 (inserito dall’art. 139 della legge n. 689 del 1981),
in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.; e che la stessa pronuncia ha
anche sottolineato la “intrinseca giustificatezza” della sanzione
accessoria in parola (che, di per sé, non penalizza l’esplicazione
dell’attività lavorativa, né la libera iniziativa economica) e l’ha
definita “adegua(ta) in modo evidente alle caratteristiche dei delitti
configurati dai nn. 1 e 2 del primo comma dell’articolo impugnato”: con
ciò implicitamente confutando anche le censure ora proposte con
riguardo agli artt. 35 e 41 Cost.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933,
n. 1736 (inserito dall’art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689),
sollevata dal Pretore di Cosenza, in riferimento agli artt. 3, 27, 35 e
41 Cost., con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere