Ordinanza N. 327 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
06/06/1989
Data deposito/pubblicazione
06/06/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/05/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), nel testo sostituito ad opera dell’art. 18 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dal
Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza
su domanda di Mastronardo Francesca, iscritta al n. 559 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1988.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza
del 18 aprile 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 54, primo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito ad opera
dell’art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, “nella parte in cui
prevede la concessione della riduzione pena per il periodo trascorso
in detenzione domiciliare”;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, con specifico riguardo all’affidamento in prova
al servizio sociale, questa Corte ha già avuto modo di precisare che
tale misura “costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una
pena essa stessa, alternativa alla detenzione, o, se si vuole, una
modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a
quello in istituto un trattamento fuori dell’istituto, perché
ritenuto più idoneo, sulla base dell’osservazione, al raggiungimento
delle finalità di prevenzione e di emenda, proprie della pena”, e
ciò in quanto “il periodo trascorso in affidamento (nell’ambito
della durata complessiva, che è e rimane unica, della pena inflitta)
comporta per il condannato l’osservanza di prescrizioni restrittive
della sua libertà e insieme la soggezione, pur se in un quadro di
assistenza, ai costanti controlli del servizio sociale nonché alla
vigilanza del magistrato di sorveglianza” (v. sentenza n.185 del
1985; e, analogamente, sentenze n. 312 del 1985 e 343 del 1987);
che le medesime argomentazioni sono estensibili alla detenzione
domiciliare, costituendo anch’essa “non una misura alternativa alla
pena”, ma una pena “alternativa alla detenzione o, se si vuole, una
modalità di esecuzione della pena”, caratterizzata – al pari
dell’affidamento in prova – dalla soggezione a prescrizioni
limitative della libertà, sotto la vigilanza del magistrato di
sorveglianza e con l’intervento del servizio sociale, il tutto al
fine di garantire le finalità rieducative della pena stessa, senza
contare che la misura della detenzione domiciliare è dalla Corte di
cassazione ritenuta di contenuto “meno favorevole al condannato”
rispetto all’affidamento in prova al servizio sociale;
e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito
ad opera dell’art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche
alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Torino con ordinanza 18 aprile 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI