Ordinanza N. 328 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
20/07/1994
Data deposito/pubblicazione
20/07/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/07/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO;
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) e successive modificazioni, promossi con n. 2 ordinanze
emesse il 4 novembre ed il 21 settembre 1993 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Cosenza sui ricorsi proposti da Turano
Salvatore e Gentile Rizieri contro l’Intendenza di finanza di
Cosenza, iscritte ai nn. 147 e 148 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell’anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 novembre 1993, la
Commissione tributaria di primo grado di Cosenza, sul ricorso
proposto da Turano Salvatore contro l’Intendenza di finanza di
Cosenza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma,
e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni “nella parte in cui sottopone a tassazione l’indennità
di previdenza liquidata ai medici dall’ENPAM limitatamente alla quota
relativa ai versamenti a carico degli stessi; nella parte in cui non
prevede ulteriori deduzioni in rapporto agli anni di lavoro, cui è
correlato l’importo dell’indennità liquidata; nella parte in cui
prevede un diverso criterio di determinazione dell’aliquota
impositiva rispetto a quello applicabile all’indennità del
lavoratore dipendente”;
che il remittente sostiene che l’indennità di cui alla norma
impugnata avrebbe la stessa natura di quella percepita, ai sensi del
precedente art. 17, dai lavoratori dipendenti, per cui ad essa
andrebbero estesi i principi affermati dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 178/1986, violandosi, in caso contrario, il principio
di uguaglianza tra lavoratori dipendenti e autonomi in materia di
capacità contributiva e prospettandosi, sotto tale profilo, anche la
violazione dell’art. 35, primo comma, della Costituzione;
che identica questione è stata sollevata dalla stessa
Commissione tributaria con ordinanza emessa in data 21 settembre 1993
(pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1994) sul ricorso
proposto da Gentile Rizieri contro l’Intendenza di finanza di
Cosenza; che, in entrambi i giudizi, si è costituito il Presidente
del Consiglio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
identica a quella decisa nel senso della infondatezza con la sentenza
n. 50/1994;
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica
questione, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ne ha
dichiarato la infondatezza, sostenendo che la diversità degli
assetti normativi nei quali ricadono le due indennità di cui agli
artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 porta a ritenere
insussistente la denunciata disparità di trattamento (sentenza n.
50/1994);
che, per le stesse ragioni, non può ritenersi violato neppure
l’ulteriore parametro dell’art. 35, primo comma, della Costituzione,
relativo alla tutela del lavoro, in tutte le sue forme ed
applicazioni;
che, pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti
sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati, la questione
ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive
modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo
comma, e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo
grado di Cosenza con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA