Ordinanza N. 329 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
20/07/1994
Data deposito/pubblicazione
20/07/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/07/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO;
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1994
dal Giudice per i procedimenti cautelari del Tribunale di Sanremo nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra S.n.c. Susenna e Rota di
Susenna e C. ed il Comune di Ventimiglia ed altra e tra la S.r.l.
Corriere dei Fiori ed il Comune di Sanremo, iscritta al n. 132 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il Giudice per i procedimenti cautelari del Tribunale
di Sanremo, con ordinanza emessa il 17 gennaio 1994 nei procedimenti
civili riuniti vertenti tra S.n.c. Susenna e Rota di Susenna e C. e
Comune di Ventimiglia e tra S.r.l. Corriere dei Fiori e Comune di
Sanremo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 700 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente al
giudice ordinario di sospendere il procedimento di riscossione
coattiva fiscale, nell’ipotesi in cui si lamenti la carenza assoluta
di potere impositivo in capo al Comune, negandone in radice il
relativo potere;
che, secondo l’opinione del giudice a quo, la norma censurata
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra
titolari di diritti soggettivi, relativamente alla tutela degli
stessi, nonché un pregiudizio alla tutela del privato nei confronti
degli atti della Pubblica Amministrazione, con conseguente violazione
degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che tale pregiudizio sarebbe ancora più evidente poiché ormai,
a parere del giudice di rinvio, non sarebbe possibile applicare
l’art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – che fonda il potere
del solo Intendente di finanza di sospendere il ruolo esattoriale –
non espressamente richiamato dall’art. 72 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507; che nel giudizio ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura
Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto.
Considerato che trattasi di questione sostanzialmente eguale a
quelle già decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982 e con
numerosi altri provvedimenti, tra cui le ordinanze nn. 68 e 288 del
1986 e n. 457/1991, le quali ne hanno escluso la fondatezza;
che non è sopravvenuto l’asserito mutamento normativo,
risultando tuttora applicabile l’art. 54 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (in quanto rientrante nel rinvio di cui all’art. 72,
comma 5, decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507), e così
permanendo il potere di sospensione attribuito all’Intendente di
finanza;
che dunque, come già affermato da questa Corte, il sistema
accolto dal legislatore, se esclude la sospensione ope iudicis
(giacché esula dalle attribuzioni giurisdizionali di ogni giudice il
potere d’incidere direttamente sulla riscossione), prevede tuttavia,
nel caso di contestazione giudiziaria, “un regime per cui la
riscossione coattiva dei tributi avviene in maniera graduale in
relazione all’andamento del procedimento tributario, sicché
l’esecutorietà risulta ope legis graduata con riferimento alla
probabilità di fondamento della pretesa tributaria, rilevabile in
base alle decisioni che intervengono nei vari gradi del giudizio”
(sentenza n. 63/1982);
che, per quanto precede, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 700 cod. proc. civ., sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per i
procedimenti cautelari del Tribunale di Sanremo con ordinanza del 17
gennaio 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA