Ordinanza N. 333 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
22/07/1994
Data deposito/pubblicazione
22/07/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/07/1994
Presidente: prof. Gabrile PESCATORE;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
penale, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1993 dal
Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Rebuffi
Alberto, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell’anno 1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di
Rebuffi Alberto, imputato di rapina e lesione in danno del padre, il
Tribunale di Savona disponeva una perizia psichiatrica che accertava
la pericolosità sociale dell’imputato, riferibile esclusivamente
all’ambito familiare;
che, nel condividere le conclusioni del perito, il tribunale
prospettava la necessità di decidere per il proscioglimento
dell’imputato e il suo ricovero in un “manicomio giudiziario” (recte:
ospedale psichiatrico giudiziario) per un tempo non inferiore a due
anni;
che, ad avviso del Tribunale, l’art. 222 codice penale – nella
parte in cui obbliga il giudice a ordinare il ricovero dell’imputato
prosciolto per infermità psichica in un “manicomio giudiziario” – è
in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
in quanto la norma non attribuirebbe al giudice il potere di
scegliere la misura di sicurezza adeguata all’entità del fatto e
alla concreta pericolosità dell’imputato, ma imporrebbe di trattare
in modo uguale situazioni fra loro diverse (onde il contrasto con
l’art. 3 della Costituzione);
che, in particolare, non sarebbe idonea ad allontanare il
sospetto di incostituzionalità della norma “la diversità di durata
minima stabilita in relazione alla pena edittale astrattamente
irrogabile per il fatto commesso”;
che, avendo il perito previsto un aggravamento delle condizioni
psichiche del soggetto qualora fosse ricoverato in un “manicomio
giudiziario”, la norma sarebbe altresì censurabile per la mancata
previsione del ricovero del prosciolto in una “comunità terapeutica
per malati di mente” del tipo di quella prevista dalla legge n. 180
del 1978 (violazione del terzo comma dell’art. 27 della Costituzione,
applicabile, ad avviso del giudice a quo, anche alle misure di
sicurezza);
che è intervenuto il presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l’infondatezza della questione in base alla
consolidata giurisprudenza della Corte che ritiene non applicabile
l’art. 27, terzo comma, della Costituzione alle misure di sicurezza
(sentenze nn. 139/1982, 106/1972 e 68/1967), ma riferibile
esclusivamente alle pene;
che con ordinanza n. 24 del 1985 questa Corte ha, altresì,
dichiarato inammissibile analoga questione di costituzionalità della
norma impugnata sulla considerazione che gli interventi di
innovazione normativa, conseguenti all’accoglimento, esulerebbero del
tutto dai suoi poteri, in quanto comporterebbero “l’esercizio di
scelte discrezionali rientranti nell’esclusiva competenza del
legislatore”.
Considerato che l’ordinanza di rimessione, con la richiesta d’una
nuova disciplina delle norme applicabili in seguito al
proscioglimento per totale infermità psichica, nulla aggiunge nella
sostanza alle argomentazioni già esaminate e respinte con
l’ordinanza n. 24 del 1985 e la sentenza n. 139 del 1982.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 222 c.p. sollevata, in
relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal
Tribunale di Savona con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA