Ordinanza N. 333 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
30/07/1996
Data deposito/pubblicazione
30/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA,
prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 22 dicembre 1995 dalla Corte d’appello di Napoli, il 14 febbraio
1996 dalla Corte d’appello di Palermo (n. 2 ordinanze), il 15
febbraio ed il 26 gennaio 1996 dalla Corte d’appello di Napoli,
rispettivamente iscritte ai nn. 401, 428, 429, 451 e 477 del registro
ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 19, 20, 21 e 22, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 22
dicembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede l’incompatibilità a svolgere le funzioni di
giudice dell’udienza preliminare del giudice per le indagini
preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare nei
confronti dell’imputato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione;
che identiche questioni sono state sollevate dalla Corte
d’appello di Palermo con due ordinanze del 14 febbraio 1996 e dalla
Corte d’appello di Napoli con ordinanza del 15 febbraio 1996;
che la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 26 gennaio
1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede l’incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice
dell’udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che
abbia rifiutato l’archiviazione e restituito gli atti al pubblico
ministero per la formulazione dell’imputazione a norma dell’art.
409, quinto comma, del medesimo codice, in riferimento agli artt. 24
e 25 della Costituzione;
che in quest’ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione;
Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che le questioni sono state sottoposte più volte all’esame di
questa Corte sotto i medesimi profili e dichiarate manifestamente
infondate, da ultimo con le ordinanze nn. 279 e 232 del 1996;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma,
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.
3, 24 e 25 della Costituzione, dalle Corti d’appello di Napoli e
Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola