Ordinanza N. 34 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
22/03/1967
Data deposito/pubblicazione
22/03/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/03/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
e c, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa
il 26 ottobre 1966 dal Pretore di Imola nel procedimento penale a
carico di Poletti Aurelio, iscritta al n. 227 del Registro ordinanze
1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del
14 gennaio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 108, lett.
b e c, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini ed aceti, in relazione all’art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n.
991, ed in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in quanto
sarebbero stati travalicati i limiti della delega conferita al Governo
con la legge predetta, prevedendo come conseguenti alla condanna la
pubblicazione e l’affissione della sentenza;
che l’ordinanza predetta è stata ritualmente notificata,
comunicata e pubblicata e che nessuno si è costituito in questa sede;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
della norma con la quale la legge delegata ha comminato la
pubblicazione della sentenza di condanna. Nessuna nuova o diversa
argomentazione è stata addotta per modificare la pronuncia suddetta,
le cui considerazioni valgono anche per quanto si riferisce
all’affissione della sentenza all’albo della Camera di commercio della
provincia ed a quello del comune in cui risiede il contravventore;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale proposta con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.