Ordinanza N. 34 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
12/02/1996
Data deposito/pubblicazione
12/02/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/02/1996
Presidente: prof. Luigi MENGONI;
Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37, e del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23
gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 2 giugno 1992, n. 216
(recte: 6 marzo 1992, n. 216) (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante
autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico
dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri in relazione alla
sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e
all’esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti
economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle
altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del
personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici), promosso con
ordinanze emesse:
1) il 14 luglio 1994 dalla Corte dei conti – sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia – sul ricorso proposto da
Amleto Mazzotti contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 491
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 1995;
2) il 15 luglio 1994 dalla Corte dei conti – sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia – sul ricorso proposto da
Mario Cavarocchi contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 492
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Mario Cavarocchi e Maria Greco ed
altri, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ordinanza
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto il
riconoscimento del diritto alla riliquidazione dei trattamenti
pensionistici in godimento sulla base dei miglioramenti stipendiali
apportati da leggi sopravvenute, la Corte dei conti – sezione
giurisdizionale per la regione Lombardia – con due ordinanze di
identico contenuto rispettivamente emesse il 14 e il 15 luglio
dell’anno 1994, ma pervenute alla Corte costituzionale il 19 luglio
1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in
materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990
n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione
ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici
relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della
legge 2 giugno 1992, n. 216 (recte: 6 marzo 1992, n. 216)
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di
polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino
delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), nella
parte in cui non prevedono un sistema di perequazione automatica per
i trattamenti pensionistici dei dirigenti collocati a riposo
anteriormente all’ottobre del 1989.
che, a parere del giudice a quo, la omessa previsione, nelle
impugnate leggi recanti aumenti stipendiali ai dipendenti in
servizio, di apposite norme di perequazione per i dipendenti
collocati a riposo, avrebbe determinato una irragionevole
discriminazione tra soggetti che si trovano in identica posizione
funzionale con incidenza sui principi della proporzionalità ed
adeguatezza della retribuzione alle esigenze di vita;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è
costituito il generale Mario Cavarocchi limitandosi ad allegare copia
dell’ordinanza di rimessione iscritta al n. 492 del registro
ordinanze del 1995 e riservandosi di presentare memoria;
che hanno chiesto di intervenire, con il patrocinio dell’avv.
Filippo de Iorio, Maria Greco ved. Babié ed altri;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
concludendo per la inammissibilità ovvero per l’infondatezza della
questione;
che in prossimità della camera di consiglio la difesa della
parte costituita ha presentato memoria chiedendo che la questione
fosse discussa in udienza in considerazione della sua essenziale
importanza giuridica sociale e morale;
Considerato che i giudizi, per l’identità delle questioni, debbono
essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
che deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile
l’intervento di Maria Greco vedova Babié ed altri, in quanto
sprovvisti della qualità di parte nel giudizio a quo;
che questa Corte, da ultimo con l’ordinanza n. 494 del 1995, ha
dichiarato manifestamente inammissibile la questione prospettata
dalla stessa autorità rimettente negli stessi termini e con
ordinanze tutte emesse nello stesso arco temporale ma pervenute a
questa Corte in tempi diversi;
che questa Corte, nel dichiarare manifestamente inammissibile la
questione, ha rilevato che nell’ipotesi di censure rivolte ad interi
testi legislativi, ove si lamenti l’irragionevole mancanza di una
norma ritenuta necessaria, non è dato al giudice a quo limitarsi ad
indicare nell’ordinanza di rimessione tutte le disposizioni del
sistema, in quanto si rende così impossibile l’identificazione delle
disposizioni cui riferire la denuncia;
che, pertanto, la questione deve essere nuovamente dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27
dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi
equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23
gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di
polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino
delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola