Ordinanza N. 340 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
15/06/1989
Data deposito/pubblicazione
15/06/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/06/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
secondo e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa
il 2 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Roma sul ricorso proposto dal secondo Ufficio Registro Atti Pubblici
di Roma contro Caricchia Andrea ed altri, iscritta al n. 72 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Roma,
con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 72 del 1989), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, commi secondo
e terzo, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sotto il profilo che
esso, prevedendo la verbalizzazione dei provvedimenti collegiali di
tutti gli organi giurisdizionali, comprese le commissioni tributarie,
violerebbe gli artt. 101 e 104 della Costituzione, in quanto la
segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile
d’indipendenza del giudice;
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale – sotto
altro profilo – il secondo comma dell’art. 16 è stato dichiarato
illegittimo nella parte in cui disponeva che “è compilato sommario
processo verbale”, anziché “può, se uno dei componenti dell’organo
collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale’;
che, non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre
ad una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, nn.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 16, commi secondo e terzo, della legge 13
aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio
delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),
sollevata in riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI