Ordinanza N. 343 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
15/06/1989
Data deposito/pubblicazione
15/06/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/06/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell’imposta di
soggiorno) promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed
Emilia-Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati in
cancelleria il 2 e l’8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 3 e 9
del registro ricorsi 1989.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che le Regioni Toscana ed Emilia Romagna con ricorsi
notificati, rispettivamente il 27 e 30 gennaio 1989 e depositati,
rispettivamente, il 2 e 8 febbraio 1989, hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell’imposta di soggiorno) per
violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.;
che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello
Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto
legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, non è stato
convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti l’art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell’imposta di soggiorno),
sollevata, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., dalle
Regioni Toscana ed Emilia Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI