Ordinanza N. 345 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
15/06/1989
Data deposito/pubblicazione
15/06/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/06/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l’eccezionale
carenza di disponibilità abitative), convertito in legge 8 aprile
1988, n. 108, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1988 dal
Pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra Belforte Amalia
e Villari Cecilia, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell’anno 1989.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione
all’esecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile ad uso
abitativo, il Pretore di Noto, con ordinanza del 17 novembre 1988, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.-l. 8 febbraio 1988, n.
26, convertito in legge 8 aprile 1988, n. 108, nella parte in cui,
richiamando l’art. 1, primo comma, del d.-l. n. 708 del 1986,
individua l’ambito territoriale di applicazione della disposta
sospensione dell’esecuzione degli sfratti in base alla delibera del
CIPE del 30 maggio 1985, anziché alla successiva delibera n. 152
dell’8 aprile 1987;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello
Stato, domandando che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata;
Considerato che l’efficacia temporale della norma impugnata è
cessata il 31 dicembre 1988;
che è pure scaduta la successiva proroga al 30 aprile 1989
dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso
abitativo, disposta dall’art. 1 del d.-l. n. 551 del 1988, convertito
nella legge n. 61 del 1989, nel cui ambito normativo, del resto, non
era incluso il Comune di Noto;
che pertanto la sollevata questione di costituzionalità risulta
attualmente irrilevante per la definizione del giudizio a quo;
Visti gli artt. 26 della legge 12 marzo 1953, 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legge 8 febbraio
1988, n. 26 convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 108 (Misure
urgenti per fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilità
abitative), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della
Costituzione, dal Pretore di Noto con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI