Ordinanza N. 345 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
24/07/1998
Data deposito/pubblicazione
24/07/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/07/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;
comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il
18 luglio 1997 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente
tra Bonaccorsi Vitaliano e comune di Lucca iscritta al n. 831 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ordinanza
Ritenuto che il pretore di Lucca, nel corso di un giudizio di
opposizione ad una ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689, con ordinanza del 18 luglio
1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8,
quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che
il termine di dieci giorni, di giacenza presso l’ufficio postale
dell’atto notificato a mezzo piego raccomandato, rimanga sospeso
durante il periodo feriale indicato nell’art. 2 della legge 7 ottobre
1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale);
che, ad avviso del rimettente, il termine di dieci giorni
previsto dall’art. 8, terzo comma, della legge n. 890 del 1982
dovrebbe qualificarsi come termine processuale e in quanto tale
ricompreso nella generale previsione della sospensione dei termini
processuali di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969;
che, pertanto, secondo il giudice a quo non sarebbe “ragionevole
né logico sottrarre alla regolamentazione di cui all’art. 1 della
legge n. 742/1969 anche il termine di cui al comma 4 dell’art. 8
della legge n. 890/1982 o quanto meno non interpretare anche tale
comma 4 come soggetto alla legge n. 742/1969”.
Considerato che, come affermato da questa Corte, nella
giurisprudenza relativa al processo civile è divenuta dominante,
agli effetti di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, una
nozione di termine processuale non limitata all’ambito del compimento
degli atti successivi all’introduzione del processo, ma idonea invece
a comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il
processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda
costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume
leso (sentenza n. 268 del 1993);
che il termine di cui alla norma denunciata riguarda il momento
perfezionativo della notifica e non già il compimento di uno degli
atti sopra specificati;
che pertanto detto termine, non potendo essere qualificato, sotto
nessun aspetto, processuale, risulta del tutto estraneo alla ratio
legittimante la sospensione dei termini nel periodo feriale;
che la questione deve essere perciò dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Lucca con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella