Ordinanza N. 346 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
21/12/1983
Data deposito/pubblicazione
21/12/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1983
REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI –
Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA
PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Prof.
GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani –
Riduzione degli onorari di avvocato e procuratore) promosso con
ordinanza emessa il 1 dicembre 1980 dal Giudice conciliatore di La
Spezia nel procedimento civile vertente tra D’Imporzano Bianca e
Bertela’ Giovanna iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 1981;
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con l’ordinanza sopra indicata il giudice a quo ha
sollevato in riferimento all’art. 3 Cost. questione di legittimità
costituzionale dell’art. 57 della legge 27 luglio 1978 n. 392.
Considerato che con l’ordinanza si lamenta sostanzialmente che la
norma censurata, prevedendo la riduzione alla metà degli onorari di
avvocato e dei diritti di procuratore nelle controversie locatizie
attribuite dalla legge stessa alla competenza del giudice conciliatore
ed inducendo così una ingiustificata disparità di trattamento ai
danni dei detti professionisti impegnati in tali controversie,
istituirebbe una discriminazione fra il regime delle controversie
stesse e quello di altre che comunque rivestirebbero eguale rilievo
sociale;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri concludendo nel senso dell’infondatezza;
che questa Corte con la sent. n. 36/80 e con l’ord. n. 116/ 80 ha
già affrontato analoga questione dichiarandola non fondata in
considerazione dei validi motivi della disciplina denunciata, collegati
all’interesse pubblico alla difesa in giudizio nelle cause in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e
9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 57 della legge 27 luglio 1978 n. 392,
sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. con l’ordinanza del giudice
conciliatore di La Spezia del 1 dicembre 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere