Ordinanza N. 35 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
17/03/1969
Data deposito/pubblicazione
17/03/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/02/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
decreto 17 agosto 1935, n. 1765, trasfuso nell’art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, (testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il
30 marzo 1967 dal tribunale di Udine nel procedimento civile vertente
tra l’I.N.A.I.L. e Della Maestra Primo e Dario, iscritta al n. 159 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.
Visti gli atti di costituzione dell’I.N.A.I.L. e di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
uditi l’avv. Valerio Flamini, per l’I.N.A.I.L., ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Considerato che:
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro ha eccepito preliminarmente – ed alla eccezione si è associata
l’Avvocatura generale dello Stato – che manca nella ordinanza di
rimessione la “rituale statuizione” di rilevanza della dedotta
questione di legittimità costituzionale sulla definizione del giudizio
di merito, e che anzi siffatta rilevanza è esclusa dagli elementi in
atti.
L’eccezione appare fondata. Affermando che la “validità
costituzionale del denunziato art. 5 del R.D. n. 1765, è influente
sulla decisione della lite”, il tribunale si è limitato ad una
generica enunciazione, senza offrire alcuna motivazione sulle ragioni
per le quali ritiene che il giudizio non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione nei termini in cui
essa viene proposta. Ed invero l’articolo 5 non è stato denunziato nei
suoi elementi essenziali, per cui la eventuale illegittimità possa
travolgere tutta la norma, ma è stato denunciato soltanto per una
asserita disparità di trattamento, rispetto alle disposizioni
dell’art. 1916 del Codice civile, in relazione a due specifiche
circostanze: eventuale concorso di colpa del danneggiato e rimborso
chiesto dall’assicuratore per un importo superiore alla misura del
risarcimento spettante alla persona danneggiata.
Pertanto, prima di sollevare la questione di legittimità in questi
termini, il tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza, nel caso
sottoposto al suo giudizio, degli elementi di rilevanza in relazione
alle specifiche domande delle parti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
restituisce gli atti al tribunale di Udine.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.