Ordinanza N. 35 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
13/02/1974
Data deposito/pubblicazione
13/02/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/02/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI –
Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico di leggi sulle
acque e sugli impianti elettrici), promossi con tre ordinanze emesse il
6 aprile 1972 dal pretore di Sant’Angelo dei Lombardi nei procedimenti
civili vertenti tra Venezia Filomena, Imbriano Maria Felicia e Cassano
Rocco contro l’Ente nazionale per l’energia elettrica ed il Comune di
Sant’Angelo dei Lombardi, iscritte ai nn. 96, 97 e 98 del registro
ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 133 del 23 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il pretore di
Sant’Angelo dei Lombardi ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 123, comma secondo, del Testo unico di leggi
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre
1933, n. 1775, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Considerato che, con sentenza n. 46 del 1973, questa Corte ha già
dichiarato la illegittimità costituzionale della predetta
disposizione, nella parte in cui statuisce l’aggiunta del soprappiù
del quinto alla indennità per servitù di elettrodotto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 123, comma secondo, del r.d. ll dicembre 1933,
n. 1775 (Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici)
sollevata dalle ordinanze in epigrafe, e già decisa con sentenza n. 46
del 1973, che ha dichiarato la illeggittimità costituzionale della
norma impugnata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere