Ordinanza N. 35 del 1979
Corte Costituzionale
Data generale
25/05/1979
Data deposito/pubblicazione
25/05/1979
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/05/1979
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI- Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
primo, lett. c ed e della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
l’edilizia residenziale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno
1977 dal pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di Labella
Alida, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 28 settembre
1977.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che il pretore di Napoli ha sollevato, in riferimento
all’art. 42, secondo e terzo comma della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art.9, primo comma, lett. c ed e
Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (nella parte in cui richiede
indiscriminatamente la preventiva concessione per tutti gli interventi
interni di manutenzione straordinaria e per tutte le modifiche
interne).
Considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità
costituzionale è entrata in vigore la Legge 5 agosto 1978, n. 457
(recante norme per l’edilizia residenziale), il cui art. 48, pur non
abrogando espressamente la norma denunziata, dispone testualmente:
“Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione
prevista dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una
autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano
il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, l’istanza per
l’autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora
il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso
il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco
del loro inizio.
Per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore della
presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale
data.
La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica
per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi
1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497”;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice a quo perché
accerti, alla stregua della nuova situazione normativa, se la
questione sollevata sia ancora rilevante.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere