Ordinanza N. 358 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1989
Data deposito/pubblicazione
27/06/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento
tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita),
e 17, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Contardi Ottavio ed altri e
l’I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima
serie speciale, dell’anno 1988;
2) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dalla Commissione
Tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto da
Pellegrinelli Irma contro l’Intendenza di Finanza di Bergamo,
iscritta al n. 639 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,
dell’anno 1988;
3) ordinanza emessa il 16 giugno 1988 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Renard Carlo e l’I.N.A.D.E.L.,
iscritta al n. 644 del registro ordinanze del 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,
dell’anno 1988;
Visto l’atto di costituzione di Contardi Ottavio ed altri;
Udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 25 marzo 1988
(R.O. n. 328 del 1988), nel procedimento civile promosso da Contardi
Ottavio ed altri contro l’I.N.A.D.E.L., per ottenere la indennità
premio di servizio comprensiva anche dei ratei dei contributi versati
dagli stessi impiegati, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 53 della Costituzione, degli
artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui
non prevedono che dall’imponibile I.R.P.E.F. sia detratta una somma
pari alla percentuale della indennità premio di servizio
corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a
riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e
l’aliquota complessiva del contributo previdenziale versato
all’I.N.A.D.E.L.;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero applicabili i
principi affermati dalla sentenza n. 178 del 1986 di questa Corte per
l’indennità di buonuscita degli statali;
che nel giudizio le parti private, regolarmente costituite,
hanno concluso per la fondatezza della questione;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la inammissibilità della questione, non essendo essa di
competenza del giudice ordinario ma delle Commissioni Tributarie;
che identiche questioni sono state sollevate con ordinanza del
16 giugno 1988 (R.O. n. 639 del 1988) dalla Commissione Tributaria di
primo grado di Bergamo, nel giudizio proposto da Pellegrinelli Irma
contro l’Intendenza di Finanza di Bergamo, e dal Pretore di Firenze,
nel procedimento civile tra Renard Carlo e l’I.N.A.D.E.L., con
ordinanza del 16 giugno 1988 (R.O. n. 644 del 1988), estensiva,
peraltro, della censura anche all’art. 17, primo comma, del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917;
Considerato che i giudizi vanno riuniti per la sussistente
connessione e decisi con un unico provvedimento;
che la legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme
in materia tributaria, nonché per la esemplificazione delle
procedure di accatastamento degli immobili urbani), ai commi 3- ter e
3-quater, ha regolato la materia di cui trattasi (detrazione
dall’imponibile per la indennità di fine rapporto del contributo
versato dall’impiegato);
che, pertanto, la rilevanza della questione va riesaminata dai
giudici remittenti alla stregua delle nuove norme;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi (R.O. nn. 328, 639 e 644 del 1988), ordina la
restituzione degli atti rispettivamente al Pretore di Roma (R.O. n.
328 del 1988); alla Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo
(R.O. n. 639 del 1988) e al Pretore di Firenze (R.O. n. 644 del
1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI