Ordinanza N. 359 del 1983
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1983
Data deposito/pubblicazione
29/12/1983
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1983
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
capoverso n. 4, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Tutela della
fauna) promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1981 (n. 4
ordinanze) ed il 14 dicembre 1981 dal tribunale di Ravenna,
rispettivamente iscritte ai nn. 77 a 81 del registro ordinanze 1982 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 23
giugno 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, 4
comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in relazione all’art. 624
cod. pen., in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando che
per effetto della disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di
furto l’impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una
qualsiasi delle norme che disciplinano l’esercizio venatorio, si
vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi.
Considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 331/1983,
in relazione ad analoghe questioni sollevate dallo stesso Tribunale, ha
già disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, sul
presupposto che i più ampi poteri, conferiti dalla legge 24 novembre
1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), nella inflizione della pena
e in particolare nella applicazione di sanzioni sostitutive, rendano
opportuno il riesame della questione.
Visti gli artt. 26, 2 comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, 2
comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO –
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere