Ordinanza N. 359 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1989
Data deposito/pubblicazione
27/06/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione
tipica del formaggio “Mozzarella di bufala”), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1° marzo 1988 dal Pretore di Salerno nel
procedimento penale a carico di Oliva Matteo ed altra, iscritta al n.
650 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 1988;
2) ordinanza emessa il 1° marzo 1988 dal Pretore di Salerno nel
procedimento penale a carico di Ludovico Domenico ed altro, iscritta
al n. 651 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno
1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
minitri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di
Oliva Matteo ed altra, il Pretore di Salerno, con ordinanza in data
1° marzo 1988 (R.O. n. 650 del 1988), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987
(Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del
formaggio “Mozzarella di bufala”), in riferimento all’art. 3 della
Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, consentendo
ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l’indicazione
merceologica di “Mozzarella”, avrebbe limitato la tutela apprestata
ai produttori del formaggio denominato “Mozzarella di bufala”
dall’art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che stabilisce il
divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione
tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;
che, pertanto, detta norma creerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento, nell’ambito della categoria dei produttori
di formaggi a denominazione “tipica” o “d’origine”, a scapito dei
produttori di formaggio “Mozzarella di bufala” ai quali soltanto
sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta dal
citato art. 10 della legge n. 125 del 1954;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto
che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che la
norma impugnata non ha forza di legge;
che con altra ordinanza di pari data (R.O. n. 651 del 1988), nel
procedimento penale a carico di Ludovico Domenico ed altro, lo stesso
Pretore di Salerno ha sollevato identica questione;
Considerato che i due giudizi vanno riuniti e decisi con un unico
provvedimento, per l’evidente connessione;
che questa Corte ha dichiarato (ordinanza n. 939 del 1988) la
manifesta inammissibilità della questione sollevata;
che non vi sono ragioni per modificare la precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.P.R. 13
aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione
tipica del formaggio “Mozzarella di bufala”), in riferimento all’art.
3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Salerno con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI