Ordinanza N. 36 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
23/04/1965
Data deposito/pubblicazione
23/04/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/04/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Prof. GIUSEPPE
BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof.
GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1964 dal Tribunale di Isernia nel
procedimento penale a carico di Spada Aldo, iscritta al n. 180 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 295 del 28 novembre 1964.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato il
Tribunale di Isernia, accogliendo la richiesta del P. M., ha proposto
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 105
dell’Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) in
riferimento al secondo comma dell’art. 106 della Costituzione;
il menzionato Tribunale, nell’ordinanza indicata in epigrafe, ha
ritenuto la questione non manifestamente infondata rilevando che per
l’art. 105 dell’Ordinamento giudiziario – in caso di mancanza o di
impedimento di un giudice – il Presidente del Tribunale può costituire
il collegio, chiamando, quando non può provvedere altrimenti, un vice
Pretore della stessa sede (e quindi anche un magistrato onorario)
mentre per il secondo comma dell’art. 106 della Costituzione “la legge
sull’Ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,
di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli”;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 99 del 7 dicembre 1964
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
come innanzi proposta; con l’ordinanza del Tribunale di Isernia non
viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge lì marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 105 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario) proposta dal Tribunale di Isernia con
ordinanza 7 ottobre 1964 in riferimento al secondo comma dell’art. 106
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 aprile 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.